Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 434 - pubb. 01/07/2007

Conoscenza da parte della banca del rischio emittente

Tribunale Milano, 08 Febbraio 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Conoscenza da parte dell’intermediario del rischio emittente



Deve ritenersi inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine che impegnino tutte le risorse dell’investitore nonostante la banca all’epoca dell’operazione fosse già a conoscenza del rischio solvibilità connesso all’emittente del titolo in quanto proprietaria di una delle tre banche più importanti della Repubblica Argentina.



omissis


Svolgimento del processo


Con atto di citazione, notificato il 13.04.2005, P. G. conveniva in giudizio la Banca *** S.p.A. per sentire dichiarare l’inadempimento di quest’ultima alla osservanza di disposizioni normative-regolamentari in relazione al contratto di compravendita di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, concluso il 18.08.1999, su sollecitazione di funzionari di controparte, peraltro in conflitto di interessi. Chiedeva l’attore, in via principale, la nullità e/o annullamento del contratto stipulato e, in subordine, la sua risoluzione per inadempimento della Banca; in ogni caso con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 17.895,21, oltre al risarcimento del danno.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice, sotto il profilo della inammissibilità delle domande principali e della infondatezza di quella subordinata, instando, in via gradata e per il caso di accoglimento della stessa, per le conseguenti restituzioni e con riduzione ex art. 1227 c.c. della pretesa risarcitoria.

All’udienza dell’8.02.2006 la causa veniva discussa in sede collegiale per essere poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni come in epigrafe riportate.


Motivi della decisione


Va preliminarmente ritenuto, quanto alla declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., in via principale formulata dall’attore in ordine all’acquisto dei titoli de quibus, per violazioni poste in essere dalla Banca convenuta alle regole di condotta previste dal T.U.F. e dal Regolamento Consob di attuazione, che la inosservanza degli obblighi informativi, concernenti i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, non comporta la nullità del negozio, avendo detti obblighi riguardo agli elementi utili per la valutazione della convenienza dell’affare e non attenendo a violazione di elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi, cioè, alla struttura o al contenuto del contratto. Di poi deve osservarsi che l’area delle nullità non può essere estesa al di fuori delle ipotesi in cui tale sanzione è espressamente prevista dalla legge.

Parimenti, con riguardo alla domanda di annullamento, alternativamente proposta dall’attore, deve la stessa essere disattesa, in quanto, a parte la mancata deduzione istruttoria sui caratteri essenziali, il presunto errore, in cui l’attore sarebbe incorso, riguarderebbe, secondo la sua stessa prospettazione, la convenienza economica dell’operazione, e non l’identità o la qualità dell’oggetto della prestazione.

Quanto alla domanda di risoluzione, per inadempimento della controparte, subordinatamente proposta, la sua reiezione (rectius: inammissibilità) è conseguente alla impossibilità per l’attore a procedere alla restituzione dei titoli, per il caso di suo accoglimento, che è risultato pacifico essere stati trasferiti a terzi, e a seguito di un eventuale accertamento della ricorrenza di una tale anomalia funzionale della causa contractus.

Le superiori premesse non possono però precludere l’esame dell’assolvimento, o meno, degli obblighi comportamentali, che facevano capo alla convenuta, anche ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio, riferito ai giudizi di risarcimento del danno cagionato ai clienti nello svolgimento del servizio di intermediazione mobiliare, in ordine ai quali, si rimarca, il rimedio non attiene alla categoria delle nullità.

Con riguardo a tale profilo risarcitorio, deve rilevarsi che la convenuta non ha dato la prova di essersi attenuta, nella negoziazione de qua, agli obblighi di correttezza informativa, normativamente e regolamentarmente richiesta.

Quanto alla sollecitazione, assunta dall’attore all’acquisto, e non nel mero consiglio allo stesso, è anzitutto risultato che l’assunto non ha trovato conferma, attesa la eccepita ex adverso e ritenuta incapacità ex art. 246 c.p.c. della teste indicata _______ (moglie dell’attore) per essere la stessa risultata cointestataria del deposito titoli aperto presso la banca, nonché per essere risultata la comunicazione di semplice disponibilità del titolo.

Con riguardo, invece, alla mancata informazione sulla inadeguatezza dell’operazione, dal doc. 3 prodotto dall’attore, emerge la conoscenza da parte della banca, già dal novembre 1999, in ordine al rischio di solvibilità connesso all’emittente del titolo, rischio della cui ricorrenza la stessa non ha provato, come era suo onere, la informativa al cliente, a fronte del primo declassamento del titolo stesso, assunto da marzo 2001. Di poi, la inadeguatezza dell’operazione emerge dal fatto di essere in essa state investite tutte le risorse di cui disponeva l’attore.

Quanto, da ultimo, al denunciato conflitto di interessi, è risultato, per stessa ammissione della banca, che il titolo di cui trattasi si trovava già nel suo portafoglio, mentre è stato per altro verso acclarato che *** (poi confluita in Banca ***) era proprietaria di una delle tre banche più importanti dell’Argentina (la **), per cui è difficile ipotizzare che non conoscesse in ogni momento e con precisione la situazione politica ed economica di quel paese. Di poi è risultata pacifica la sua partecipazione, quale collocatrice, nel consorzio di collocamento. Il mancato assolvimento degli obblighi, cui la Banca era tenuta, ben può costituire fonte di risarcimento del danno sotto il profilo dell’inadempimento comportamentale (non di natura extracontrattuale, per il quale osta la mancanza di prova dell’elemento soggettivo, che era a carico dell’attore); risarcimento il cui ammontare può essere quantificato, in moneta attuale, in € 10.683,97 con interessi legali dalla sentenza al saldo, così decurtato l’import libello (€ 17.895,21) di quanto incassato dall’attore in seguito alla cessione a terzi dei titoli ( € 4.705,90) e per le cedole incassate durante il periodo di detenzione degli stessi (€ 2.505,34).

Ricorrono giustificati motivi per compensare in ragione della metà le spese del giudizio.


PQM


Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 10.683,97, con interessi legali dalla data della sentenza al saldo, in favore dell’attore, per il titolo di cui in motivazione, oltre alle spese processuali, liquidate in € 245,00 per esborsi, € 650,00 per diritti ed € 1.250,00 per onorari.


Così deciso in Milano l’8 febbraio 2006