Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 444 - pubb. 01/07/2007
Imprudenza dell'investitore e concorso di colpa, specificità dell'informazione
Tribunale Biella, 12 Luglio 2005. ..
Intermediazione finanziaria – Informazione specifica su ogni operazione – Necessità – Profilo di rischio dell’investitore – Irrilevanza
Intermediazione finanziaria – Imprudenza dell’investitore – Concorso nella determinazione del danno – Rilievo d’ufficio – Ammissibilità – Sussistenza
Qualsiasi propensione al rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal fornire un’informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore diritto ad una informazione completa e veridica su ogni operazione. In altri termini, l'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto il primo, una volta reso edotto del rischio che l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze.
Se è pur vero che in materia di intermediazione finanziaria vige il principio
di protezione dell’investitore, che determina una riduzione della rilevanza del
suo comportamento, tuttavia deve ritenersi che ai sensi dell’art. 1227 comma 1
c.c. occorre rilevare (anche d’ufficio) tutte le volte in cui il comportamento
colposo dell’investitore costituisca una concausa dell’evento dannoso, con la
conseguenza che una colpevole disinformazione del cliente può determinare una
ragionevole riduzione del danno.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’imprudenza dell’investitore nell’acquisto di titoli dei quali ignorava le caratteristiche abbia contribuito a determinare il danno nella misura di un terzo)
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