Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 444 - pubb. 01/07/2007

Imprudenza dell'investitore e concorso di colpa, specificità dell'informazione

Tribunale Biella, 12 Luglio 2005. ..


Intermediazione finanziaria – Informazione specifica su ogni operazione – Necessità – Profilo di rischio dell’investitore – Irrilevanza


Intermediazione finanziaria – Imprudenza dell’investitore – Concorso nella determinazione del danno – Rilievo d’ufficio – Ammissibilità – Sussistenza



Qualsiasi propensione al rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal fornire un’informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore diritto ad una informazione completa e veridica su ogni operazione. In altri termini, l'adeguata informazione dell'investitore è il presupposto indefettibile della liceità della esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario in quanto il primo, una volta reso edotto del rischio che l'operazione finanziaria comporta, ne assume su di sé tutte le conseguenze.


Se è pur vero che in materia di intermediazione finanziaria vige il principio di protezione dell’investitore, che determina una riduzione della rilevanza del suo comportamento, tuttavia deve ritenersi che ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. occorre rilevare (anche d’ufficio) tutte le volte in cui il comportamento colposo dell’investitore costituisca una concausa dell’evento dannoso, con la conseguenza che una colpevole disinformazione del cliente può determinare una ragionevole riduzione del danno.


(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’imprudenza dell’investitore nell’acquisto di titoli dei quali ignorava le caratteristiche abbia contribuito a determinare il danno nella misura di un terzo)



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