Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 465 - pubb. 01/07/2007

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Agenzia delle Entrate, 02 Febbraio 2007, n. 18/E. .


Curatore fallimentare – Vendite effettuate a mezzo Istituto vendite giudiziarie – Obbligo di versamento della ritenuta d’acconto – Sussistenza – Modalità.



L'Istituto vendite giudiziarie incaricato di effettuare le operazioni di vendita nell'ambito della procedura fallimentare agisce in base ad un rapporto di commissione e, di conseguenza, i compensi ad esso erogati devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del curatore, in quanto riconducibili all'articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973.
L'Istituto vendite giudiziarie, quando trattiene il compenso ad esso spettante direttamente dal ricavato della vendita dei beni (come previsto dall'articolo 38 del D.M. n. 109 del 1997 in tema di vendite fallimentari), è tenuto a "rimettere ai preponenti, committenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta" (al curatore, nel caso di specie), ai sensi del quarto comma dell'articolo 25-bis in argomento. La ritenuta in questione si applica limitatamente ai compensi inerenti alle operazioni di vendita.
Il curatore, di conseguenza, dovrà adempiere all'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta, nonchè di emettere la certificazione relativa alla ritenuta effettuata e versata e di indicarla nella dichiarazione annuale prevista per i sostituti d'imposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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