Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della potestà dei genitori
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della potestà dei genitori
Art. 335
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
I. Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.