Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23377 - pubb. 17/03/2020

Responsabilità della banca nella vendita di diamanti

Tribunale Modena, 10 Marzo 2020. Est. Siracusano.


Vendita di diamanti – Attività bancaria – Obblighi informativi – Onere della prova



Il fondamento normativo della responsabilità della banca può ravvisarsi nell’esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 cc).

L’attività di vendita di beni preziosi, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l’art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata”, aggiungendo che: “A titolo indicativo costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale […]” (Tribunale di Verona 23 maggio 2019).

Grava sulla banca l'obbligo a dimostrare di avere correttamente adempiuto l'obbligo informativo, derivante dal contratto come tale o dal contratto come “contatto negoziale qualificato”.

Il litisconsorzio necessario, fra banca intermediaria e azienda cedente i diamanti, si configura quando “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”(art. 102 cpc), cioè nelle ipotesi di contitolarità dello stesso rapporto, nel caso di specie da escludersi in quanto, nella comune vicenda storica, si scorgono due titoli diversi a fondamento delle pretese. (Francesco Giordano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Giordano


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