Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7229 - pubb. 28/05/2012

Contratto di fornitura ed accessorietà della fideiussione bancaria

Tribunale Novara, 14 Maggio 2012. Est. Simona Gambacorta.


Diritto bancario – Exceptio doli – Eccezione – Cause legittimanti.

Contratto di fornitura – Inadempimento del fornitore – Buona fede nell’esecuzione del contratto – Insussistenza.

Fideiussione – Accessorietà – Contratto principale – Risoluzione giudiziale – Inefficacia di riflesso.

Spese processuali – Chiamata in causa del terzo – Integrazione del contradditorio – Irripetibilità.

Spese processuali – Liquidazione – Abrogazione delle tariffe professionali – Legge di conversione n. 27/2012 – Regime transitorio – Ultrattività.



L’exceptio doli, strumento disposizione della banca per bloccare l’incasso della garanzia, si legittima ove sussistano prove evidenti e sicure della mala fede del beneficiario, ovvero nell’ipotesi in cui la richiesta di escussione risulti prima facie abusiva o fraudolente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di contratto di fornitura di un prefabbricato, la cui fornitura medesima costituisce la prestazione principale che una delle parti si impegna ad eseguire, la pretesa di quest’ultima diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo prima della suddetta fornitura rappresenta una violazione dei patti negoziali e ciò legittima la risoluzione del contratto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In applicazione della regola simul stabunt simul cadent, la fideiussione bancaria rilasciata a garanzia del pagamento previsto da un contratto di fornitura di un prefabbricato giudizialmente risolto, deve considerarsi priva di efficacia. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di chiamata in causa del terzo  ai soli fini dell’integrità del contraddittorio e senza proporre domande contro di esso, va disposta l’irripetibilità delle spese del terzo convenuto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) 

Sebbene il d.l. 1/2012, all’art. 9, abbia abrogato le tariffe professionali, la legge di conversione n. 27/2012 ha legittimato l’ultrattività delle tariffe medesime, che continueranno ad essere applicate in via transitoria, in sede di liquidazione delle spese giudiziali, sino all’emanazione dei parametri ministeriali e comunque non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 106 c.p.c.


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