Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15158 - pubb. 06/06/2015

L’incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico

Tribunale Udine, 27 Marzo 2015. Est. Zuliani.


Privilegi - Coltivatore diretto - Esercizio dell'attività in forma societaria - Riconoscimento del privilegio - Ammissibilità



L’incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico, quantunque essa sia stata data semplicemente per scontata in alcuni precedenti di merito di cui si ha notizia perché pubblicati on line (Tribunale di Treviso, 24 dicembre 2014; Tribunale di Mantova, 9 settembre 2011).

Infatti:
a) quella dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) è evidentemente categoria generalissima idonea a comprendere in sé sia le persone fisiche che esercitano in proprio attività d’impresa, sia soggetti di natura diversa e, in particolare, gli enti collettivi in forma societaria;
b) lo stesso si deve ritenere anche per la subcategoria dei “piccoli imprenditori” (caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell’imprenditore e dei componenti della sua famiglia), non solo per la collocazione sistematica della norma in immediata sequenza con la categoria generale (art. 2083 c.c.), ma anche perché ciò è da tempo normativamente previsto e comunemente accettato dagli interpreti per quanto riguarda gli artigiani, i quali, proprio come i coltivatori diretti, sono una delle specie di piccoli imprenditori specificamente nominate nella disposizione appena citata;
c) con la modifica dell’art. 1 della legge fallimentare introdotta dal d. legisl. n. 5 del 2006 è da tempo venuto meno quello che era forse l’unico dato normativo che dava una chiara indicazione (anche se ingiustificata sul piano razionale) di incompatibilità tra concetto di piccolo imprenditore e forma sociale (art. 1, comma 2°, ultimo periodo, del testo anteriore alla riforma);
d) che un appiglio in tal senso nemmeno si può desumere dalla giurisprudenza di legittimità che nega la compatibilità tra forma associata (studio professionale) e privilegio del prestatore d’opera, in quanto tale giurisprudenza non si fonda su considerazioni di carattere soggettivo sulle dimensioni della “impresa” professionale associata, bensì sull’idea – per quanto antiquata, una volta che il privilegio dell’art. 2751-bis, n° 2, c.c. non è più riservato solo al prestatore d’opera intellettuale (Corte cost. 29 gennaio 1998 n. 1) – che quel privilegio sia legato alla “personalità del rapporto d’opera professionale” (v. Cass. 8 settembre 2011, n. 18455 e art. 2232 c.c.: “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”), aspetto, questo, che evidentemente nulla ha a che fare con la prestazione del coltivatore diretto (così come con quella dell’artigiano e del piccolo commerciante).

Considerato, inoltre, che la negazione del privilegio in questione ad un’impresa agricola solo perché organizzata in forma societaria (in particolare nel caso in cui si tratti di una società semplice composta da membri della stessa famiglia, il cui apporto sarebbe comunque da sommare a quello dell’imprenditore individuale al fine del giudizio di prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione) sarebbe sospetta di incostituzionalità sia con riferimento all’art. 3 Cost. (per l’ingiustificato diverso trattamento riservato al piccolo imprenditore agricolo rispetto all’artigiano), sia con riguardo all’art. 2 Cost. (per l’ingiustificata penalizzazione di una realtà economica esattamente equivalente a un’altra – imprenditore individuale agricolo con prevalente lavoro proprio e della sua famiglia – solo per la scelta dei soci di svolgere la propria attività in un particolare tipo di formazione sociale, qual è la società semplice).

Pertanto, l’attribuzione del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice piccolo imprenditore agricolo da un lato non richiede affatto il ricorso all’inammissibile integrazione analogica dell’art. 2751bis, n° 4, c.c. e, dall’altro lato, si impone per ragioni di coerenza sistematica ed in termini di interpretazione orientata sia dalla considerazione della “causa del credito” (art. 2745 c.c.) che alla migliore compatibilità con i principi costituzionali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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