Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7273 - pubb. 06/06/2012

Controversie in materia di affitto di azienda e rito locatizio

Tribunale Bergamo, 29 Marzo 2012. Est. Marina Cavalleri.


Affitto d’azienda - Controversie - Competenza territoriale - Rito locatizio.

Notificazione - Notificazione persona giuridica in luogo diverso dalla sede - Nullità - Sanatoria.

Rappresentata processuale - Persone giuridiche - Potere di rappresentanza della persona che ha conferito la procura - Onere della prova.

Trasferimento di azienda - Successione nei contratti - Contratto di affitto.



Le controversie in materia di affitto di azienda seguono il rito locatizio e la relativa competenza territoriale spetta inderogabilmente al giudice del luogo ove si trova l’azienda. (Marco Bergamaschi) (riproduzione riservata)

La notificazione a persona giuridica effettuata in luogo diverso dalla sede ufficiale od effettiva non è inesistente bensì nulla, con la conseguenza che tale vizio risulta sanato con effetto ex tunc dalla successiva e tempestiva costituzione in giudizio della parte interessata (sanatoria per raggiungimento dello scopo) ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.. (Marco Bergamaschi) (riproduzione riservata)

In tema di rappresentanza processuale di persone giuridiche, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore e sia in giudizio, non ha l’onere di dimostrare la sua qualità, nemmeno nel caso in cui l’ente si sia costituito a mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando dunque a questi ultimi fornire la prova negativa. (Marco Bergamaschi) (riproduzione riservata)

Il contratto di affitto del ramo d’azienda rientra nella categoria prevista dall’art. 2558 c.c. relativa ai contratti aventi natura personale, in quanto funzionale all’esercizio dell’azienda stessa. (Marco Bergamaschi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Bergamaschi


Massimario, art. 75 c.p.c.

Massimario, art. 156 c.p.c.

Massimario, art. 657 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale