Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1179 - pubb. 08/04/2008

Limiti dimensionali e presunzione di non superamento

Tribunale Salerno, 07 Aprile 2008. Est. Iannicelli.


Fallimento – Limiti dimensionali dell’impresa fissati nell'art. 1 l. fall. – Presunzione di non superamento per i piccoli imprenditori.



Le norme sul presupposto soggettivo affermano due regole generali: la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione di quelle soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di amministrazione straordinaria) e la non fallibilità delle piccole imprese. Il secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto alla prima regola introduce una deroga, rispetto alla seconda regola circoscrive ulteriormente la nozione di piccolo imprenditore non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività della legge fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o indebitamento. Posta la regola generale di non fallibilità della piccola impresa, la delimitazione del suo ambito operata dalla legge speciale non può essere concepita, come per le medie imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura meramente processuale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che spetta al debitore dimostrare per paralizzare l’azione del creditore. Al contrario, per le imprese non aventi le caratteristiche indicate dall’art. 2083 c.c., la regola generale di fallibilità impone al resistente, che contesti il superamento delle soglie, l’onere non solo di allegazione ma anche di prova del possesso in capo al resistente congiunto dei requisiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




IL TRIBUNALE DI SALERNO

IV sezione civile

così composto:

dott. Alessandra CHIANESE                 Presidente

dott. Giorgio       JACHIA                    Giudice         

dott. Guerino      IANNICELLI               Giudice rel.

 

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

(art. 22 l. fall.)

Con ricorso depositato in data 9.1.2008, M.G.A.  adiva il Tribunale di Salerno per la dichiarazione di fallimento di I. P., imprenditore individuale, titolare della omonima ditta individuale.. Esponeva, in premessa, di vantare un credito di lavoro per spettanze retributive dell’importo di euro 35.744,18 accertato con sentenza del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, n. 2869 del 4.7.2005, passata in giudicato e di aver invano attivato procedura esecutiva mobiliare, come da verbale di pignoramento negativo.

All’udienza camerale, fissata dinanzi al giudice relatore per la data del 17.3.2008, compariva solo il difensore di parte ricorrente, che depositata ricorso e pedissequo decreto regolarmente notificati al debitore in data 13.2.2008. Su richiesta della parte costituita, il giudice relatore assegnava la causa in decisione al Collegio.

All’esito dell’istruttoria prefallimentare, ritiene il collegio che il ricorso debba essere rigettato per insussistenza del presupposto soggettivo.

L’art. 1 comma 1 della legge fallimentare, modificato dall’art. 1 comma 1 del D.L.vo 12.9.2007 n. 169 (c.d. decreto correttivo) e vigente nell’attuale formulazione a far data dal 1 gennaio 2008, prevede, quale presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, la qualità di imprenditore esercente “una attività commerciale”, esclusi gli enti pubblici. Rispetto alla  formulazione anteriore, non modificata dal D.L.vo n. 5 del 2006, non contempla l’esclusione dei “piccoli imprenditori”. Questa categoria è, però, ancora sottratta alla procedura fallimentare, secondo il disposto dell’art. 2221 c.c., che sul punto è rimasto immutato. L’apparente discrasia nel sistema normativo deve trovare composizione in una ragionata interpretazione delle norme secondo i criteri ermeneutici, letterale e sistematico, indicati dall’art. 12 delle preleggi.

Le possibili interpretazioni sono diverse e vanno singolarmente considerate.

Una prima opzione consiste nel ritenere che la modifica introdotta dal decreto correttivo abbia implicitamente abrogato parzialmente l’art. 2221 c.c., per incompatibilità con la legge successiva, nella parte in cui esclude la categoria dei piccoli imprenditori dalla procedura fallimentare (e di concordato preventivo). Secondo questa posizione, non vi è ragione di operare, nell’attuale disciplina, alcun discrimine in base alle caratteristiche di organizzazione dei fattori di produzione al fine di escludere dall’area della fallibilità l’azienda modesta che risponde ai canoni dell’art. 2083 c.c. Il legislatore avrebbe superato il precedente criterio di selezione delle imprese degne di innescare, in caso di insolvenza, la complessa e dispendiosa procedura concorsuale introducendo nuovi requisiti di esonero. Non più un criterio restrittivo, basato sulla rilevanza dei fattori di produzione estranei al lavoro proprio dell’imprenditore e della sua famiglia, ma precisi requisiti dimensionali di superamento dei valori indicati dal secondo comma dell’art. 1. Questa interpretazione, però, contrasta proprio con l’altra modifica del presupposto soggettivo apportata dal decreto correttivo con l’introduzione, nel secondo comma dell’art. 1, di requisiti di non fallibilità ancorati a soglie elevate di valori patrimoniali e reddituali. Non si può ritenere che il legislatore abbia voluto estendere la procedura fallimentare a categorie in precedenza escluse, come i piccoli imprenditori, nel momento stesso in cui ha espulso gli esercenti un’attività commerciale che, negli ultimi esercizi, non hanno superato il limite di 300 mila euro di attivo patrimoniale né quello di 200 mila euro di ricavi lordi e non presentano un indebitamento complessivo di almeno 500 mila euro. Si tratta, infatti, di valori riscontrabili di regola nell’impresa speculativa e non in quella volta al mero guadagno tratto prevalentemente o esclusivamente dal lavoro proprio dell’imprenditore e dei familiari.

Non è coerente con la novità legislativa neppure la tesi opposta, secondo la quale l’art. 2221 c.c. ha conservato intatto il suo contenuto normativo, sì che il presupposto soggettivo risulta dall’integrazione della disciplina della legge speciale con la previsione generale sull’insolvenza contenuta nello statuto delle imprese commerciali dettato dal codice civile. Ponendosi in una tale prospettiva, si dovrebbe riconoscere che la novella ha ulteriormente ridotto l’ambito di applicazione della legge fallimentare, già esclusa per tutti i piccoli imprenditori, ad imprese che, se pure non aventi le caratteristiche organizzative previste dall’art. 2083 c.c., presentino tuttavia limiti dimensionali tali da consentire una gestione dell’insolvenza al di fuori delle procedure concorsuali. In altri termini, il fallimento è escluso per tutti i piccoli imprenditori, indipendentemente dal loro patrimonio, dal reddito e dall’ammontare dei debiti mentre per gli altri l’assoggettabilità dipende da requisiti dimensionali. Inteso in tal senso, però, l’intervento riformatore che ha espunto dall’art. 1 il riferimento ai piccoli imprenditori non avrebbe alcun significato.

L’armonizzazione del complesso delle modifiche normative al presupposto soggettivo, con il superamento da un lato dell’espressa previsione della non fallibilità dei piccoli imprenditori e l’introduzione dall’altro di requisiti dimensionali validi per tutte le imprese, deve essere ricercata in una diversa lettura sistematica, che intende la soppressione del riferimento ai piccoli imprenditori nell’art. 1 l. fall. rispondente ad una logica di delimitazione della categoria esclusa. La norma del codice civile, secondo questa scelta ermeneutica, non è stata parzialmente abrogata dalla disciplina della legge fallimentare ma ha assunto un diverso significato, inferente anche sulla corretta interpretazione della nuova disposizione. Nel senso che le norme sul presupposto soggettivo affermano due regole generali: la fallibilità delle medie e grandi imprese (con esclusione di quelle soggette alla sola liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di amministrazione straordinaria) e la non fallibilità delle piccole imprese. Il secondo comma dell’art. 1 l. fall., rispetto alla prima regola introduce una deroga, rispetto alla seconda regola circoscrive ulteriormente la nozione di piccolo imprenditore non fallibile, escludendo dalla sfera di inoperatività della legge fallimentare quelle imprese che, pur lavorando in via esclusiva o principale con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, abbiano tuttavia raggiunto determinati livelli di patrimonio, ricavi o indebitamento.

In favore di questa interpretazione militano ragioni di coerenza, logicità e ragionevolezza del sistema normativo.

In primo luogo, la riproposizione della precedente formulazione del primo comma dell’art. 1 avrebbe avuto, come conseguenza, l’esclusione in toto della categoria, senza alcun riguardo alla presenza di quei requisiti che il secondo comma dell’art. 1 mostra di ritenere decisivi nella scelta delle imprese fallibili. La conseguenza, irragionevole, sarebbe stata l’esclusione dal fallimento di soggetti qualificabili piccoli imprenditori ai sensi dell’art. 2083 c.c. (il cui lavoro personale ha carattere prevalente sugli altri fattori produttivi) che avessero conseguito ricavi lordi superiori ad euro 200 mila o accumulato debiti per oltre 500 mila euro. Il mantenimento dell’espressa esclusione nella norma codicistica non ha lo stesso significato, poiché la clausola di salvezza ivi contenuta (“salve le disposizioni delle leggi speciali”) consente di ravvisare nel secondo comma dell’art. 1 una deroga alla regola generale della non fallibilità dei piccoli imprenditori posta dall’art. 2221 c.c.

In secondo luogo, posta la regola generale di non fallibilità della piccola impresa, la delimitazione del suo ambito operata dalla legge speciale non può essere concepita, come per le medie imprese, alla stregua di fatto impeditivo (di natura meramente processuale, o sostanziale se si ritiene che la nuova disciplina fallimentare abbia attribuito al creditore un diritto soggettivo al fallimento del proprio debitore - imprenditore insolvente), che spetta al debitore dimostrare per paralizzare l’azione del creditore. Viene così superata un’altra incongruenza nella quale ricade l’interpretazione abrogativa, che è quella di imporre al piccolo imprenditore, che risulti tale dagli elementi acquisiti, l’onere di dimostrare comunque il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 comma 2 l. fall. per evitare il fallimento. Con la paradossale conseguenza di pervenire ad una dichiarazione di fallimento di un soggetto che in precedenza, alla stregua degli elementi raccolti, sarebbe stato ritenuto non fallibile ma che non abbia potuto o voluto assolvere all’onere probatorio che le nuove disposizioni porrebbero a suo carico. Si pensi alle ipotesi della contumacia volontaria o inconsapevole del piccolo imprenditore (ad es. l’imprenditore non rintracciabile, citato con il rito degli irreperibili) o all’impossibilità di fornire la prova dei requisiti (es. per mancata tenuta dei libri contabili o palesi irregolarità). In questi casi il giudice non potrebbe sopperire neppure con l’istruzione officiosa, perché preclusa dalla non condivisibile interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 2221 c.c., che finisce per far ricadere anche sul piccolo imprenditore l’onere probatorio del fatto impeditivo. Anche a voler ritenere possibile un’iniziativa officiosa del giudice, non vi è di fatto la disponibilità di validi strumenti di indagine. In particolare, non si può compiere un accertamento di ufficio sull’attivo patrimoniale o sui ricavi lordi in mancanza, ad esempio, di scritture contabili e, anche nelle ipotesi in cui ciò sia possibile, è estremamente difficile acquisire d’ufficio la prova dell’ammontare dei debiti. All’illogica conseguenza non si perviene attraverso l’interpretazione propugnata dal collegio che, ritenendo ancor oggi valida la regola generale di non fallibilità dei piccoli imprenditori, reputa sufficiente l’accertamento di tale qualità per escludere di norma l’assoggettabilità a fallimento, a meno che non vi sia la prova positiva del possesso di almeno uno dei requisiti indicati dal secondo comma.

In terzo luogo, la tesi dell’interpretazione abrogativa della regola generale di esclusione dei piccoli imprenditori pone tutte le imprese sullo stesso piano, anche ai fini dell’applicazione della deroga posta dal secondo comma dell’art. 1, privando di fatto il giudice di quei poteri istruttori officiosi che pure sono stati ribaditi dalla legge fallimentare. Se è sufficiente, quale presupposto soggettivo, la qualità di imprenditore commerciale per dichiarare il fallimento, impedito solo dall’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del resistente, non vi è margine per attivare i poteri istruttori affidati al giudice dalla legge. Anche per tale verso, trova logica conferma la tesi della non fallibilità dei piccoli imprenditori, che in quanto regola generale e non fatto impeditivo, consente un’iniziativa istruttoria officiosa diretta a verificare l’effettiva natura dell’impresa (ad es. attraverso accertamenti a mezzo della guardia di finanza o presso pubblici uffici sul numero dei dipendenti, sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, sui beni strumentali, sui locali ove si svolge l’attività, ecc.).

In quarto luogo, la conferma della presenza nel sistema della regola generale di non fallibilità dei piccoli imprenditori si ricava, almeno per le imprese di produzione di beni o servizi, da un altro dato normativo. Secondo l’art. 1 comma 1 l. fall. è soggetto alle procedure concorsuali l’imprenditore che esercita “una attività commerciale”. In mancanza di una definizione nella stessa legge fallimentare, per stabilire cosa debba intendersi per impresa esercente attività commerciale non si può che fare riferimento alla regola generale posta dall’art. 2195 comma 2 c.c., che recita “le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”. Dunque, l’impresa commerciale fallibile è quella indicata dall’art. 2195 comma 1 c.c. che, con particolare riferimento alle imprese di produzione di beni e servizi, qualifica commerciale quella esercente un’attività “industriale”. Non tutte le imprese di produzione sono imprese commerciali ma solo quelle aventi il requisito dell’industralità. Tale requisito non può intendersi riferito a tutte le attività di produzione di beni diversa da quella agricola ma solo alle attività non artigiane, aventi un ciclo produttivo che prescinde dal lavoro del titolare. Anche per tale verso, risulta confermata, come regola generale, l’esclusione del piccolo imprenditore (nella specie, l’artigiano) dall’universo dei fallibili.

L’interpretazione accolta è foriera di conseguenze in ordine all’esatta individuazione del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento e alla distribuzione dell’onere probatorio. Le modifiche del decreto correttivo non hanno attratto nell’area della fallibilità anche il piccolo imprenditore, secondo la definizione data dall’art. 2083 c.c., che ne resta di regola escluso (art. 2221 c.c.), ma hanno posto un confine alla definizione di piccolo imprenditore rilevabile dall’art. 2083 c.c., dato dal superamento di determinate soglie di patrimonio, ricavi o indebitamento. Operando come eccezione, non incombe al piccolo imprenditore l’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui al secondo comma dell’art. 1 l. fall. ma, al contrario, spetta al creditore o all’iniziativa officiosa del giudice l’acquisizione della prova positiva del possesso di almeno uno di quei requisiti. In mancanza di tale prova contraria, è sufficiente che risulti, anche da elementi acquisiti d’ufficio, che il resistente sia piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. per il rigetto del ricorso. Al contrario, per le imprese non aventi le caratteristiche indicate dall’art. 2083 c.c., la regola generale di fallibilità impone al resistente, che contesti il superamento delle soglie, l’onere non solo di allegazione ma anche di prova del possesso congiunto dei requisiti.

La questione esaminata e risolta ha indubbio rilievo nel caso in esame, poiché dagli atti acquisiti emerge la qualità di piccolo imprenditore, nella specie di artigiano, del resistente che esclude la dichiarazione di fallimento per carenza del presupposto soggettivo pur in mancanza di una prova positiva, per essere rimasto contumace, del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 l. fall.

Il debitore, come risultante dal registro delle imprese, è imprenditore individuale esercente attività nel settore edile, iscritto nell’albo delle imprese artigiane. Tale dato è necessario ma non decisivo, secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, poiché l’impresa, pur se rientrante nella nozione di impresa artigiana di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 ed iscritta all’albo delle imprese artigiane, è da ritenersi assoggettata al fallimento se per dimensioni e giro di affari debba essere considerata impresa commerciale (Cass. 10.11.1998 n. 11306). Decisivi, al riguardo, sono i profili relativi alla organizzazione aziendale e al guadagno. Occorre distinguere, infatti, tra un’organizzazione aziendale modesta  dalla quale l’imprenditore tragga un mero guadagno, ed un’organizzazione di tipo industriale (caratterizzata dalla prevalenza del capitale sul fattore lavoro e dall’autonoma capacità produttiva dell’impresa, nella quale l’opera personale del titolare non è essenziale o principale) che costituisce base di una intermediazione speculativa fonte di profitto. Nel caso concreto si è in presenza di un artigiano piccolo imprenditore, e non di una impresa commerciale, desumibile dall’unico ricorso proposto, dalla natura del rapporto di lavoro con  il ricorrente accertata dal giudice del lavoro (M.G.A.  ha svolto le mansioni di manovale in favore dell’imprenditore individuale da febbraio 2000 a maggio 2001), dal dissolvimento dell’impresa (il verbale di pignoramento negativo del 13.9.2007), non rilevante ai fini dell’art. 10 della l. fall. (non vi è, infatti, cancellazione dal registro delle imprese) e dalle risultanze dell’anagrafe tributaria, che attesta negli ultimi anni solo la percezione di redditi da lavoro dipendente (euro 18.375 per l’anno 2005) e l’assenza dal 1998 di dichiarazioni (modelli 730, Unico, Iva). E’ evidente in ciò, senza bisogno di ulteriori approfondimenti istruttori, che I.P. ha svolto in passato attività di imprenditore individuale nel settore edile avvalendosi di mezzi aziendali modesti e, oltre al prevalente lavoro personale, dell’opera di un manovale. Non vi era, dunque, un’organizzazione aziendale di capitale e lavoro avente una capacità produttiva autonoma rispetto al lavoro personale dell’imprenditore.

Di qui il rigetto del ricorso proposto nei confronti dell’artigiano.

PQM

rigetta il ricorso per difetto del presupposto soggettivo del fallimento, e autorizza la restituzione dei titoli.

Salerno lì 28.3.2008

Depositata il giorno 7 aprile 2008


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