Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28489 - pubb. 30/12/2022

Modifiche alla proposta e al piano dopo l’omologazione del concordato preventivo

Tribunale Milano, 17 Novembre 2022. Pres., est. Rossetti.


Concordato preventivo – Omologazione – Modifiche alla proposta e al piano



Una volta cristallizzato il rapporto tra creditori e debitore con l’omologazione del concordato preventivo, la proposta di trattamento ai creditori – quantomeno con riferimento al tempo, alla misura e alle modalità di soddisfacimento – non può più essere oggetto di ulteriori interventi:


- da parte del tribunale, che ha il potere di omologare, sussistendone le condizioni di legge, il concordato e non di espropriare ai creditori i diritti, se del caso già falcidiati, come sanciti nella proposta concordataria;


- da parte del giudice delegato i cui poteri sono limitati dal decreto di omologazione sempre al fine di dare attuazione alla proposta concordataria;


- da parte del comitato dei creditori i quali esercitano poteri di vigilanza, ma che non possono disporre dei diritti dei creditori concorsuali;


- da parte degli stessi creditori concorsuali i quali individualmente possono solo scegliere se, nonostante gli eventuali inadempimenti riscontrati, agire o meno per la risoluzione del concordato, senza che in alcun luogo sia prevista la possibilità di una loro convocazione per esprimere la loro eventuale adesione alla modifica della proposta concordataria.  


Con riferimento a questo ultimo profilo, si osservache nel codice della crisi il legislatore ha considerato il fatto che dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali prevedendo un meccanismo per rendere vincolanti e obbligatorie tali modifiche ma esclusivamente:


a) nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 58 CCII), mentre nulla è previsto nei concordati preventivi, quale che ne sia la natura e la forma;


b) allorquando, dopo l’omologazione, sia necessario apportare modifiche sostanziali al piano e giammai agli accordi.


Tale disposizione conferma a contrariis che una volta raggiunta l’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, la proposta fatta ai creditori non è più, comunque, ulteriormente modificabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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