Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32943 - pubb. 09/04/2025
Liquidazione controllata: esclusa la possibilità dell’esercizio provvisorio
Tribunale Piacenza, 06 Marzo 2025. Pres. Brusati. Est. Tiberti.
Liquidazione Controllata – Esercizio provvisorio dell’impresa – Esclusione – Prosecuzione dell’attività da parte del debitore – Condizioni
La prosecuzione dell’attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la presente procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l’art. 211 CCII, in quanto non richiamato dall’art. 275 CCII, che nel replicare parzialmente il contenuto dell’art. 211 co. 1, volutamente omette ogni riferimento all’esercizio provvisorio.
Pertanto, l’attività che il ricorrente potrà esercitare in corso di procedura – sulla cui concreta specificazione e delimitazione si rimanda alla determinazioni del G.D. – non potrà avvalersi della dotazione strumentale e, in genere, dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al più, concedibili in godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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