Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33103 - pubb. 17/05/2025
Concordato semplificato: il contraddittorio nelle misure protettive
Tribunale Verona, 05 Maggio 2025. Est. Lanni.
Concordato semplificato – Misure protettive tipiche – Concessione de plano
Tutela dei creditori – Rimedio del reclamo – Esclusione del contraddittorio ex ante
Finalità delle misure – Salvaguardia della massa e prevenzione di azioni individuali
Le misure protettive tipiche previste dall’art. 54, comma 2, CCII nel concordato semplificato possono essere concesse dal giudice senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori, essendo esclusa dalla legge la necessità dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII.
L’esclusione del contraddittorio preventivo nella concessione delle misure protettive tipiche è bilanciata dalla possibilità per i creditori di proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., garantendo la tutela delle loro ragioni senza pregiudicare l’effettività della protezione immediata.
Le misure protettive nel concordato semplificato assolvono alla funzione di impedire il depauperamento del patrimonio aziendale e assicurare una gestione unitaria e ordinata delle risorse, evitando prelievi selettivi da parte di creditori individuali in danno della par condicio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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