Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33200 - pubb. 04/06/2025

Responsabilità per inadempimento dell’advisor quando elabora o avalla una proposta strutturalmente inidonea e viziata

Tribunale Verona, 12 Maggio 2025. Est. Abbate.


Concordato preventivo – Responsabilità professionale – Inadempimento dell’advisor – Dovere di corretta consulenza – Risarcibilità delle spese inutili



Il professionista incaricato dell’assistenza alla presentazione di una domanda di concordato preventivo è responsabile nei confronti del cliente per inadempimento contrattuale quando elabora o avalla una proposta strutturalmente inidonea, viziata da illegittimità originarie (es. carenza di terzietà dell’attestatore, effetti patrimoniali pregiudizievoli ex art. 2560 c.c.), tale da condurre all’inammissibilità della domanda. In tal caso, è risarcibile il danno patrimoniale diretto rappresentato dalle spese di giustizia sostenute inutilmente (quali il compenso del commissario giudiziale), mentre resta esclusa la risarcibilità degli onorari già corrisposti in assenza di risoluzione del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. P.


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