Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33231 - pubb. 11/06/2025

Identità della crisi e inammissibilità di nuova composizione negoziata con misure protettive

Tribunale Bologna, 19 Maggio 2025. Est. Mirabelli.


Durata massima delle misure protettive – Termine unico anche in caso di omologazione


Identità della crisi – Inammissibilità di nuova composizione negoziata con misure protettive


Divieto di aggiramento del limite temporale tramite misure cautelari atipiche


Onere di verifica della discontinuità – Competenza del giudice delle misure protettive



L’art. 8 CCII impone un limite massimo di 12 mesi alla durata delle misure protettive che si applica anche in caso di omologazione dello strumento di regolazione, essendo la durata riferita alla medesima situazione di crisi o insolvenza, a prescindere dall'esito positivo o negativo del procedimento.


È inammissibile una nuova procedura di composizione negoziata con richiesta di misure protettive ove manchi una situazione di crisi effettivamente diversa dalla precedente. La coincidenza di debiti, attivi, struttura della manovra e soggetti coinvolti configura la reiterazione della medesima crisi.


Non è ammissibile il ricorso a misure cautelari atipiche, aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive tipiche, quando ciò si traduca in un sostanziale aggiramento del limite temporale massimo di durata previsto dall’art. 8 CCII.


Spetta al giudice della composizione negoziata valutare la sussistenza o meno di una nuova e diversa crisi, anche se il procedimento regolatorio precedente risulti ancora formalmente pendente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


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