Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33600 - pubb. 20/09/2025
Accordo di ristrutturazione, finanziamenti prededucibili e periodo interinale con operazioni di factoring
Tribunale Brescia, 31 Luglio 2025. Pres. Del Porto. Est. Baldissera.
Accordo di ristrutturazione – Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili – Requisiti – Periodo interinale – Operazioni di factoring
La società ricorrente, pendente la procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 40 e 57 CCII, ha richiesto l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex artt. 57, comma 4-bis, 99 e 101 CCII, mediante linee di credito a breve termine. I finanziamenti risultano funzionali al sostegno del capitale circolante, all’operatività internazionale della società e alla prosecuzione delle commesse, nonché indispensabili alla realizzazione del piano di risanamento, che prevede il soddisfacimento integrale dei creditori.
Il Tribunale, preso atto del parere favorevole del commissario giudiziale e della relazione del professionista indipendente, ha evidenziato:
- la coerenza dei finanziamenti con il piano di risanamento e la loro destinazione a esigenze ordinarie;
- l’impossibilità di reperire fonti alternative, anche da parte del socio unico, già impegnato in dismissioni immobiliari per il pagamento dei debiti;
- la strumentalità dei finanziamenti alla conservazione dei livelli occupazionali e alla tutela della continuità aziendale.
Il Tribunale ha dunque autorizzato la stipula dei finanziamenti richiesti, riconoscendo la prededuzione per le operazioni di factoring perfezionate nel c.d. “periodo interinale”, a partire dalla data dell’autorizzazione fino all’omologazione degli accordi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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