Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 442 - pubb. 01/01/2007
Questione di legittimazione e vis attractiva ex art. 24 l.f.
Tribunale Verona, 27 Settembre 2006. Est. Lanni.
Fallimento – Cessione del credito – Eccezione di titolarità del diritto azionato – Fallimento del cedente – Opponibilità e revocabilità del credito – Vis attractiva ex art. 24 l.f. – Dichiarazione di incompetenza – Revoca del decreto.
Nella controversia tra debitore ceduto e cessionario, qualora il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire chi sia, tra cedente e cessionario, il titolare del credito, se il cedente è dichiarato fallito ed il curatore contesta l’opponibilità al fallimento della cessione ovvero la revocabilità della stessa, la controversia rientra nella vis attractiva del tribunale fallimentare funzionalmente competente ai sensi dell’art. 24 l.f.. In tale ipotesi, la devoluzione al tribunale fallimentare è determinata anche dalla semplice proposizione dell’eccezione di opponibilità, non essendo necessaria a tal fine una specifica domanda e ove la domanda di pagamento sia proposta con decreto monitorio, la statuizione sull’incompetenza avrà come conseguenza la revoca del decreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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