Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 200 - pubb. 01/07/2007

Operatore qualificato e informazione

Tribunale Rimini, 25 Marzo 2005. ..


Contratto di interest rate swap – Società a responsabilità limitata – Norme a tutela del consumatore – Inapplicabilità


Negoziazione di strumenti finanziari – Società a responsabilità limitata – Dichiarazione di specifica competenza in strumenti finanziari – Onere dell’intermediario di indagare sulla effettiva competenza del cliente – Insussistenza



Deve preliminarmente escludersi l'applicabilità della normativa prevista dagli artt. 1469 bis e ss c.c. alle società, posto che, secondo lo stesso tenore letterale dell'art. 1469 bis, detta normativa non si applica nel caso in cui controparte del professionista sia una persona giuridica (Cass. 11 ottobre 2002 n. 14651), limitazione che à stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima, non apparendo censurabile la scelta del legislatore di attribuire - in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - la qualità di consumatore alla persona fisica, con ciò escludendo tutti quei soggetti - quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani che in forma collettiva o anche individuale agiscono per scopi comunque connessi all'attività economica (Corte Cost. 22 novembre 2002, n. 469).

Ove il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata abbia sottoscritto la dichiarazione di cui all’art. 31 Reg. Consob di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, l’intermediario è esonerato dall’effettuare ulteriori verifiche sull’effettivo possesso delle specifiche competenze del cliente.



Il Giudice Designato

A scioglimento della riserva che precede;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;


Osserva:


Il ricorso appare destituito di fondamento avuto riguardo al necessario requisito del "fumus", in quanto nella sommaria delibazione propria del presente giudizio non appaiono adeguatamente provate le dedotte ipotesi di nullità e/o annullabilità dei contratti sottoscritti dalla ricorrente con la Unicredit Banca d'Impresa spa, che costituiscono il presupposto per l'ordine di cancellazione e l’inibitoria chiesti ex art.700 Cpc [1].

Deve preliminarmente escludersi l'applicabilità della normativa prevista dagli artt.1469 bis e ss c.c. alle società, posto che secondo lo stesso tenore letterale dell'art.1469 bis detta normativa non si applica nel caso in cui controparte del professionista sia una persona giuridica (Cass. 11 ottobre 2002 n. 14651), limitazione che à stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima, non apparendo censurabile la scelta del legislatore di attribuire - in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - la qualità di consumatore alla persona fisica con ciò escludendo tutti quei soggetti - quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani che in forma collettiva o anche individuale agiscono per scopi comunque connessi all'attività economica (Corte Cost. 22 novembre 2002, n. 469).

Ciò posto sulla base della documentazione prodotta dalla  resistente non appaiono, allo stato, adeguatamente supportate dal fumus le ipotesi di nullità prospettate dalla Alfa S.r.l. posto che:

a) risulta sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente sin dal primo contatto di interest rate swap del 20 ottobre 2000 (doc n.6 della resistente) la dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari: non sembra al riguardo condivisibile la valutazione di irrilevanza della dichiarazione suddetta manifestata dall'attrice posto che l'art. 31 Reg. Consob espressamente prevede che vada riconosciuta la qualifica di operatore qualificato al soggetto giuridico il quale dichiari di possedere specifica preparazione in strumenti finanziari: tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Alfa sin dal 22 ottobre 2000, esonera l'altro contraente dall'effettuare ulteriori verifiche sull'effettivo possesso delle specifiche competenze del cliente.

b) deve ritenersi, sulla base delle acquisizioni allo stato disponibili, che i contratti furono sottoscritti presso la sede della banca in presenza di almeno un funzionario con la qualifica di promotore finanziario ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob;

c) del pari non adeguatamente provato appare il dolo di Unicredit spa, non risultando provati gli artifici e raggiri asseritamente concretizzatisi nel rappresentare alla società contraente una situazione di rischio minimo e tassi stabili: configurare il dolo nelle generiche circostanze su menzionate, in assenza di altri specifici elementi relativi al comportamento dei funzionari della banca a questa imputabili ex artt. 1228 e 2049 c.c., appare in contrasto con la citata disposizione ex art. 31 Reg Consob: in presenza della dichiarazione di operatore qualificato prevista dalla norma citata deve ritenersi la piena capacità per il contraente di valutare la natura "speculativa" degli strumenti finanziari oggetto del contratto e quindi la qualifica di contratti aleatori dei negozi di "swaps" perfezionati.

La carenza, di fumus in ordine all'invalidità dei contratti assorbe le ulteriori questioni sollevate dalla resistente in ordine alla obbligatorietà della segnalazione delle posizioni "in sofferenza" alla Centrale Rischi ex artt. 51, 66 e 107 TUB.

Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi 2.100,00 E., di cui, 1.100,00 E. per onorari e 750,00 E. per funzioni.


P.Q.M.


Visti gli artt. 669 ter, 669 septies, 700 cpc.;

Respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla Unicredit Banca d'Impresa spa le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi 2.100,00 €.  

 


[1] Nella specie, la società ricorrente chiedeva che venisse ordinato alla banca di provvedere alla cancellazione della segnalazione in centrale rischi delle posizioni derivanti dai contratti swap e da un contratto c.c.b. e che alla banca venisse inibita ogni comunicazione interbancaria od “azione connessa” alle medesime posizioni.