Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 582 - pubb. 01/07/2007

Esclusa la responsabilità della SIM per il fatto del promotore

Tribunale Torino, 19 Dicembre 2006. ..


Promotori finanziari – Responsabilità della SIM per il fatto illecito del promotore – Esistenza di un rapporto di mandato – Necessità

Promotori finanziari – Rappresentanza apparente – Mancanza del contratto quadro – Ragionevole affidamento dell’investitore – Esclusione



Affinché possa applicarsi l’art. 31, secondo comma, del TUF - che prevede la responsabilità in solido del soggetto che conferisce l’incarico al promotore finanziario per i danni da questi arrecati - occorre che il promotore, allorché ha posto in essere gli atti illeciti, sia munito del mandato da parte della SIM o di altro soggetto abilitato, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di mandato in epoca precedente e successiva alla commissione degli illeciti.

Non può ritenersi applicabile il principio dell’apparenza del diritto e quindi della esistenza di un mandato della SIM a favore di un promotore finanziario nell’ipotesi in cui le operazioni siano state da questi poste in mancanza di un contratto la cui forma scritta è prevista ad substantiam dall’art. 23 del TUF ed in mancanza altresì di altri elementi obiettivi idonei a giustificare l’erroneo convincimento dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza.



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