L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1723 - pubb. 13/05/2009

Risoluzione contrattuale su richiesta della P.A. ed arbitrato libero

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Aprile 2009, n. 8987. Est. Rordorf.


Pubblica amministrazione - Contratti in genere - Appalto - Controversie - Possibilità di compromesso in arbitrato irrituale - Esclusione - Fondamento.

Contratti della pubblica amministrazione - Realizzazione all’estero di opere nel quadro delle politiche di cooperazione e sviluppo - Natura di appalto pubblico - Esclusione - Domanda di revisione prezzi - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussistenza.



Benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. (fonte CED – Corte di Cassazione)

I contratti di appalto stipulati dalla P.A. italiana, nel quadro della politica di cooperazione e sviluppo, in vista della realizzazione di opere all'estero, non sono qualificabili come contratti di opera pubblica e, pertanto, ai medesimi non possono essere applicate le relative disposizioni, neppure in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di revisione prezzi dell'appalto; ne consegue che la pretesa dell'appaltatore in ordine alla revisione del prezzo - avendo un fondamento esclusivamente contrattuale - ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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