Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26233 - pubb. 30/11/2021

Escluso un autonomo compenso per la voce 'corrispondenza con il legale di controparte'

Cassazione civile, sez. II, 19 Ottobre 2021, n. 28855. Pres. Gorjan. Est. Fortunato.


Avvocato - Tariffa degli onorari per prestazioni stragiudiziali ai sensi del d.m. n. 127 del 2004 - Liquidazione autonoma rispetto alle prestazioni giudiziali - Spettanza - Condizioni - Fattispecie



Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente). (massima ufficiale)


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