Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33057 - pubb. 10/05/2025

Bancarotta fraudolenta documentale, dolo specifico e utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore

Cassazione penale, 20 Gennaio 2025, n. 10751. Pres. Catena. Est. Sessa.


Dichiarazioni al curatore – Utilizzabilità nel processo penale


Diritto al silenzio – Limiti di applicazione – Inesistenza di automatismi


Bancarotta fraudolenta documentale – Dolo specifico – Necessità di motivazione concreta


Qualificazione giuridica – Bancarotta semplice come possibile fattispecie residua



Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare sono pienamente utilizzabili nel processo penale, non trovando applicazione il divieto di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p., poiché il curatore non è autorità giudiziaria né di polizia giudiziaria, né esercita poteri coercitivi assimilabili a quelli previsti dalla legge per gli organi inquirenti.


Il principio del diritto dell’imputato di non contribuire alla propria incriminazione non comporta l’automatica inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, trattandosi di soggetto che non rientra nella categoria degli organi investigativi e che agisce nell’ambito di compiti di gestione della procedura.


Il dolo specifico richiesto per integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale deve essere accertato con motivazione autonoma e non può essere desunto in modo presuntivo o da elementi generici; la condotta deve essere finalizzata a procurare un ingiusto profitto o a danneggiare i creditori, e non può ricavarsi automaticamente dall'omessa consegna delle scritture contabili.


In difetto di prova sufficiente del dolo specifico, la condotta può essere ricondotta alla meno grave fattispecie della bancarotta semplice documentale, ove sussistano i presupposti oggettivi di disordine o incompletezza contabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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