Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33405 - pubb. 16/07/2025

Cass. 9549/2025: la moratoria nella procedura del consumatore indica un termine iniziale

Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2025, n. 9549. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.


Piano del consumatore l. 3/2012 – Moratoria dei crediti privilegiati ex art. 8, comma 4, l. 3/2012 – Termine annuale – Interpretazione



Con l’art. 8, comma 4, l. 3/2012, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito, assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore.
In altre parole, il termine (al massimo) annuale decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano.
Peraltro, dal raffronto della disciplina della moratoria nell'art. 8, comma 4, l.3/2012 e nell'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


Per un commento, v. A. MANCINI, “Il punto sulla moratoria ex art. 67, co. 4, CCII, dopo il ‘Correttivo-Ter’ (Note intorno a Cass. 11 aprile 2025 n. 9549 e Tribunale di Napoli Nord 13 giugno 2025)”, luglio 2025, in questa Rivista



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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