Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33473 - pubb. 30/07/2025
Contratti del consumatore, fideiussione e natura abusiva della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 22 Luglio 2025, n. 20773. Pres. Frasca. Est. Condello.
Termine semestrale per l'esercizio delle azioni ex art. 1957 c.c. - Mutuo chirografario con un'unica scadenza finale - Decorrenza immediata
Revocatoria ordinaria - Giudicato frutto della reiezione del ricorso di legittimità proposto contro la sentenza d'appello che dichiarava l'inesistenza del credito - Carenza sopravvenuta di interesse - Decisione immediata nel merito di rigetto della pauliana
La clausola che porta deroga a vantaggio della Banca ai termini previsti nell'art. 1957 c.c., contenuta in un contratto di fideiussione soggetto all’ambito applicativo del d.lgs. n. 206/2005 - la cui disciplina si affianca a quella, altra e diversa ma concorrente, degli artt. 1341-1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto - ha natura vessatoria, perché determina un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, alla stregua dei commi 1 e 2, lett. t), dell’art. 33 del Codice del consumo, posto che il fideiussore implicitamente rinuncia al diritto di opporre al creditore che non abbia agito tempestivamente l’eccezione di decadenza inerente allo stesso contratto di garanzia che la norma codicistica gli riconosce.
La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi nel caso del contratto di mutuo - nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni - solamente a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Se però il mutuo chirografario ha un’unica scadenza finale, il termine semestrale va fatto decorrere da tale data.
In caso di sopravvenienza del giudicato sulla sentenza d’appello che ha dichiarato inesistente il credito legittimante, conseguente al rigetto del ricorso promosso contro la stessa dal creditore revocante, viene meno la condizione per l’esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., posto che la titolarità d'un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, e si determina altresì il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, più non sussistendo l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito. Ne consegue il rigetto nel merito della pauliana, cui la Cassazione può provvedere ex art. 384, co. 2, c.p.c., non essendo all'uopo necessarie ulteriori indagini in fatto, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda stessa. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro
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