Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33791 - pubb. 30/10/2025

Sequestro preventivo ‘ordinario’ vs esecuzione individuale: la Cassazione rimette la questione alla Consulta

Cassazione civile, sez. III, 09 Ottobre 2025, n. 27111. Pres. De Stefano.


Interferenza del sequestro “ordinario” sulla proseguibilità o chiusura dell’esecuzione



La Terza Civile nel quadro di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., prende posizione su un nodo cruciale: l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. (come novellato) estende le regole del Codice Antimafia – in primis l’art. 55 – anche ai sequestri preventivi ex art. 321, co. 2, c.p.p. finalizzati alla confisca “ordinaria”, con ricadute dirette sulle esecuzioni individuali in corso (sospensione/chiusura). La Corte tuttavia solleva d’ufficio questione di legittimità costituzionale (artt. 3, 24, 42, 117 Cost.; art. 1 Prot. 1 CEDU), ritenendo che tale estensione possa pregiudicare irragionevolmente i diritti dei creditori (anche ipotecari) e dell’aggiudicatario, incidendo sull’assetto di tutele tipico dell’esecuzione forzata. Il procedimento pregiudiziale è sospeso con rimessione alla Corte costituzionale. Perché è importante (in pratica):- Regola applicabile: per la Cassazione, oggi il testo vigente impone l’applicazione del Titolo IV, Libro I, d.lgs. 159/2011 anche nel rapporto con l’esecuzione individuale; supera così l’orientamento “ordo temporalis” delle formalità.- Effetti immediati: il G.E. deve scrutinare d’ufficio l’interferenza del sequestro “ordinario” sulla proseguibilità o chiusura dell’esecuzione.- Scenario operativo: per delegati e creditori diventa essenziale verificare tempestivamente trascrizioni di sequestri penali sul compendio, aggiornare gli avvisi, informare i partecipanti e ponderare i rischi sulla stabilità dell’aggiudicazione sinché non intervenga la Consulta.



Segnalazione e abstract a cura di Maria Teresa De Luca


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