Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29305 - pubb. 14/06/2023

Rinuncia abdicativa quale negozio unilaterale ad effetti c.d. dismissori

Tribunale Brindisi, 10 Aprile 2023. Est. Natali.


Provvedimenti giurisdizionali – Effetti – Disponibilità ad opera delle parti – Ammissibilità – Condizioni


Diritto a procedere in executivis – Previsione di specifiche modalità di attuazione – Disponibilità ad opera delle parti – Ammissibilità – Condizioni


Rinuncia abdicativa (processuale) – Ricostruibilità in termini di negozio unilaterale ad effetti c.d. dismissori – Ammissibilità


Rinuncia abdicativa (processuale) – Negozio giuridico con causa neutra – Ammissibilità


Rinuncia abdicativa (processuale) – Negozio giuridico estintivo – Configurabilità


Rinuncia abdicativa (processuale) – Rinuncia c.d.traslativa – Differenze



Le parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono anche in sede processuale, modulare gli effetti di una pronuncia, di comune accordo, o anche unilateralmente, quando si tratti di disporre di diritti consacrati in sentenza, se di natura disponibile perché posti nel loro esclusivo interesse.


Non può disconoscersi in capo a parte creditrice la facoltà di disporre, in via solitaria, dello stesso diritto a procedere in executivis o delle sue specifiche modalità di attuazione, quali prefigurate nel comando giudiziale.


Deve prediligersi la ricostruzione della rinuncia abdicativa in termini di negozio unilaterale ad effetti c.d. dismissori.


La rinuncia può essere ricostruita quale negozio giuridico con causa neutra, e, quindi, non predefinita, ma di volta in volta, diversa a secondo della causa in concreto perseguita dal rinunciante, che produce effetti tipici immediati, non revocabili, e idoneo a tollerare l’apposizione di condizioni.


La rinuncia deve essere ricondotta al novero delle fattispecie negoziali estintive, in quanto implicante una diminuzione della sfera patrimoniale patrimoniale, consistente nella perdita di un diritto soggettivo o anche di una soltanto delle sue facoltà, da parte del disponente.


L’effetto tipico della rinuncia che, come si è evidenziato, è di tipo dimissorio, la distingue dalla alienazione di un diritto e dalle c.d. rinunce traslative che, in realtà, vere e proprie rinunce non sono in quanto ad esse non consegue l’estinzione del diritto, che al contrario sopravvive, al di fuori della sfera giuridica del rinunciante. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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