Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10663 - pubb. 25/06/2014

S.a.s., nomina all’unanimità degli amministratori e iscrizione della delibera nel registro Imprese

Tribunale Piacenza, 18 Marzo 2014. Est. Gabriella Schiaffino.


Società in accomandita semplice – Modello legale – Modifica ex art. 2252 c.c. – Nomina amministratori – Voto unanime dei soci accomandatari – Sindacato del Giudice del Registro



Il modello legale della s.a.s. prevede che il contratto sociale sia modificato ai sensi della previsione di cui all’art 2252 c.c. con il consenso di tutti i soci. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Per la nomina degli amministratori ex art 2319 c.c. è richiesto, in assenza di differente statuizione, il consenso di tutti i soci accomandatari e di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale con la conseguenza che la nomina degli amministratori presuppone l’individuazione e il voto all’unanimità dei soci accomandatari. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Nella s.a.s. l’amministratore può essere nominato solo tra i soci accomandatari e mentre è possibile che, a seguito della revoca dalla carica di amministratore di un accomandatario, questi non esca dalla compagine sociale l’esclusione dalla società dell’accomandatario comporta automaticamente il venir meno della carica di amministratore. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Il sindacato del Giudice del Registro è di natura formale e sostanziale e, pertanto, deve verificare il rispetto del modello legale in virtù del quale non si può essere nominati amministratore se non si è prima accomandatari. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Non può essere iscritta la delibera con la quale i soci a maggioranza hanno nominato gli amministratori e, quindi, questi hanno nominato l’accomandatario. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mario Coderoni


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