Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9418 - pubb. 16/09/2013

Partecipazione del socio moroso alle decisioni dei soci della società a responsabilità limitata

Tribunale Bari, 15 Luglio 2013. Est. Prencipe.


Società a responsabilità limitata – Socio – Deliberazioni assembleari – Assemblea – Intervento – Morosità per conferimenti – Morosità per altre obbligazioni – Rilevanza.

Società a responsabilità limitata – Socio – Deliberazioni assembleari – Assemblea – Intervento – Voto – Morosità – Rilevanza.



Nelle società a responsabilità limitata non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2466, comma 4, c.c., che vieta al socio “moroso” di partecipare alle decisioni dei soci, in quanto la norma de qua è applicabile nel caso in cui difetti l'esecuzione dei conferimenti di capitale di rischio, non anche di altre obbligazioni. (Nel caso di specie, è stato affermato che non trova applicazione nel caso di inadempimento di obbligazioni aventi per oggetto il versamento, da parte dei soci, di somme a titolo di finanziamento, ipotesi nella quale può parlarsi, al più, di mancata esecuzione di conferimenti di capitale di credito). (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Alla società a responsabilità limitata è da ritenersi applicabile il novellato art. 2368, comma 2, c.c., sicché il socio moroso ha diritto di intervento in assemblea e deve essere computato per il calcolo del quorum costitutivo, ancorché la sua presenza non debba essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle deliberazioni. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia



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