Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18991 - pubb. 08/02/2018

I criteri di determinazione del compenso del Commissario giudiziale nel Concordato preventivo delle società 'pubbliche'

Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 2018, n. 1448. Est. Ceniccola.


Concordato preventivo – Società a partecipazione totalitaria pubblica (in house) – Compenso del Commissario giudiziale – Assoggettamento alla disciplina limitativa del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate – Esclusione – Assoggettamento esclusivo alla disciplina fallimentare – Affermazione

Concordato preventivo – Liquidazione di acconti sul compenso richiesto dal Commissario giudiziale – Ricorribilità del provvedimento per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. – Esclusione



Nel concordato preventivo delle società pubbliche (in house) la liquidazione del compenso del commissario giudiziale è disciplinata esclusivamente dall’art. 165 della legge fallimentare, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della Giustizia (D. M. 28 luglio 1992, n° 570). Lo stesso Tribunale, pertanto, non ha piena discrezionalità in ordine al “quantum” della liquidazione, essendo vincolato ai criteri di calcolo predeterminati nel decreto ministeriale. A maggior ragione è dunque da escludersi una discrezionalità dell’ente (a partecipazione pubblica) nel ridurre unilateralmente una spesa che non può ritenersi né riferibile a funzioni istituzionalmente proprie, né assunta volontariamente dall’ente stesso o dalla sua partecipata in violazione degli obblighi di contenimento della spesa pubblica, essendo posta a carico dello stesso all’esito di un procedimento giudiziale. La fattispecie esaminata, pertanto, è da ritenere estranea all’ambito di operatività dei vincoli di finanza pubblica.  (riproduzione riservata)

I decreti con i quali il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal curatore (ovvero del Commissario giudiziale) sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza, efficacia di cosa giudicata, sicché essi non possono pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, e non sono, quindi, ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Redazione iL CASO.it) (riproduzione riservata)



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