Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19527 - pubb. 19/04/2018

Pegno di titoli di credito e facoltà del creditore di riscuotere alla scadenza e di acquistare titoli della stessa natura

Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2018, n. 2503. Est. Dolmetta.


Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno di titoli di credito - Creditore pignoratizio - Facoltà del creditore di riscuotere alla scadenza e di acquistare titoli della stessa natura - Surrogazione dell'oggetto del pegno regolare - Fallimento del debitore - Diritto allo “svincolo” dei titoli - Esclusione - Fondamento



In caso di fallimento del debitore, il creditore pignoratizio cui sia stato accordato di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, restando tuttavia gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati soggetti all'originario vincolo di pegno regolare, non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo “svincolo” dei medesimi titoli, poiché la facoltà di disporre degli stessi è attribuita al creditore, ex art. 1851 c.c., soltanto nel pegno irregolare. (massima ufficiale)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1.- Il Fallimento (*) s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti di UBI Leasing s.p.a., svolgendo tre motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Fermo in data 6 giugno 2012, cron. 823/2012.

Con tale provvedimento, il Tribunale ha accolto il reclamo proposto da UBI Leasing L. Fall., ex art. 26, contro la decisione del giudice delegato di rigettare l'istanza a suo tempo presentata per ottenere lo "svincolo" di due pegni su titoli, posti a garanzia di un credito da leasing immobiliare dalla Società finanziaria vantato nei confronti della fallita società a responsabilità limitata.

Nei confronti del ricorso resiste UBI Leasing, che ha depositato apposito controricorso.

2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati, evocano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo assume, in specie, "nullità del decreto per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., in relazione al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26 e succ. modifiche".

Il secondo motivo rileva, inoltre, "violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 96 r.d. 26 r.d. 16/03/1942, n. 267e succ. modifiche ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia".

Il terzo motivo afferma ancora "violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 53 r.d. 26 r.d. 16/03/1942, n. 267 e succ. modifiche, e degli artt. 1362, 1370 e 1851 c.c.".

3.- Il primo motivo assume, in particolare, la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. In proposito, esso rileva che - nell'udienza di prima comparizione svoltasi avanti al Tribunale di Fermo - il giudice concesse solo alla parte reclamante "termine per ulteriormente dedurre", senza estendere il corrispondente potere alla difesa del Fallimento.

Il motivo non risulta fondato.

Il verbale di udienza, che si trova trascritto nel testo del ricorso, riporta che - a fronte delle richieste di termine formulata dalla Società finanziaria - il Fallimento si limitò a opporsi, rilevando di essersi "costituito in termini", senz'altro aggiungere.

La fattispecie concreta non viene dunque a rappresentare un caso di reiezione ingiustificata - e perciò di violazione del principio del contraddittorio - di una richiesta di parte. Raffigura piuttosto l'ipotesi in cui la concessione di un termine per controdedurre non fu proprio richiesta, nè sollecitata.

4.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della prossimità sostanziale che risulta accostare gli stessi.

Al riguardo il Fallimento svolge in via segnata, quanto pure parallela, i rilievi che seguono.

UBI Leasing ha chiesto di essere ammessa al passivo in via chirografaria e in tali termini la Società è risultata ammessa (senza del resto proporre - puntualizza il ricorso - impugnazioni di sorta). La stessa UBI ha pure presentato un'istanza che in modo espresso si richiama a un pegno su titoli a garanzia di tali crediti, di questi beni chiedendo lo "svincolo" sì da poterli vendere. Il decreto che accoglie tale istanza - assume il secondo motivo - si mostra in violazione del principio fermato dalla L. Fall., art. 52.

Il terzo motivo assume, dal canto suo, che l'istanza concretamente presentata da UBI Leasing risulta specificamente intesa alla fattispecie del pegno irregolare. Per rilevare che, in realtà, il pegno di titoli - che concretamente è stato costituito tra le parti - è un semplice pegno regolare. E concludere che il decreto del Tribunale ha finito per violare la norma dell'art. 1851 c.c.: il pegno irregolare suppone che al creditore venga concessa la facoltà di disporre dei titoli, cosa che il contratto costitutivo del pegno, che è intervenuto tra le parti, non viene a prevedere.

5.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano fondati, secondo i termini che qui in appresso vengono enunciati.

Va prima di tutto rilevato, in proposito, come un'insinuazione al passivo al chirografo non possa risultare idonea a sorreggere un'istanza di "svincolo" dei beni, che vengano assunti come posti a sicurezza e garanzia del relativo credito. Lo vieta testualmente il disposto della L. Fall., art. 53, comma 1. Lo vieta, altresì, il principio di base, che si trova espresso dalla L. Fall., art. 52, per cui l'arco intero del credito di cui si chiede soddisfazione nel concorso accessori e garanzie compresi - deve venire comunque sottoposto all'accertamento predisposto dalle "norme stabilite dal capo 5^" della legge fallimentare.

E' da escludere, d'altra parte, che il pegno su titoli, di cui alla fattispecie concreta, sia qualificabile come pegno irregolare ai sensi della norma definitoria dell'art. 1851 c.c..

Secondo il decreto impugnato sarebbe sufficiente, al riguardo, la mera previsione convenzionale della "facoltà di disporre" dei titoli "mediante riscossione o reimpiego in acquisto di altri titoli". Ma una simile clausola (nel suo testo preciso, riportato a p. 3 del ricorso, congegnata nel senso che il creditore "è autorizzato a curare l'eventuale riscossione dei titoli che andranno a scadere e l'eventuale reimpiego degli importi riscossi nell'acquisto di altri titoli") non ha nulla a che vedere con la "facoltà di disporre" di cui all'art. 1851 c.c., in cui il potere dispositivo del creditore - che è garantito dall'acquisizione del diritto di proprietà - non risulta condizionata nè da "scadenze" dei titoli, nè da loro "riscossioni", nè da eventuali "reimpieghi" o comunque "sostituzione".

In realtà, la clausola, espressa dalle condizioni generali nel concreto utilizzate per la costituzione del pegno, si raffigura come semplice adattamento convenzionale di un principio generale del sistema, che ha trovato una sua peculiare espressione nel contesto della norma dell'art. 2803 c.c.

A conferma della prospettiva qui delineata, si veda già, sostanzialmente, la pronuncia di Cass., 17 febbraio 2014, n. 3674: "il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli".

6. In conclusione, sono da accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto il primo. Di conseguenza, il decreto va cassato in relazione agli indicati motivi e la controversia rinviata al Tribunale di Fermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Fermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1° febbraio 2018.