Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21952 - pubb. 11/01/2019

Fallimento del raccomandatario marittimo

Cassazione civile, sez. I, 16 Luglio 1993, n. 7904. Est. Olla.


Raccomandatario marittimo - Fallimento - Conseguenze - Rappresentanza processuale del raccomandante anche in ordine ai rapporti pregressi - Caducazione



Con riguardo alla raccomandazione marittima, che l'art 287 cod. nav. assoggettata alle norme del codice civile sul mandato con rappresentanza, il fallimento del raccomandatario, sciogliendo il rapporto di raccomandazione (art. 78 legge fall.) e comportando la radiazione del fallito dall'elenco dei raccomandatari (art. 6 della legge 4 aprile 1977 n. 135), determina altresì la caducazione della rappresentanza processuale del raccomandante, attribuita al raccomandatario dall'art. 288 cod. nav., anche in ordine ai rapporti pregressi da costui posti in essere in tale veste. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco E. ROSSI Presidente
" Giuseppe BORRÈ Consigliere
" Vincenzo CARBONE "
" Giovanni OLLA Rel. "
" Giancarlo BIBOLINI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FALL. O.T. ITALIA SHIPPING AGENCY S.R.L. già ITALIA SHIPPING AGENCY S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Nuoto n. 11, presso l'Avv. Nicola E., che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Enzo M., giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

ALGHESPED S.R.L. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VENEZIA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'Avv. Mario M., che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Ferruccio S., giusta delega in atti.

Controricorrente

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 7.11.90 n. 878-90. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.1.93 dal Cons. Rel. Dott. Olla.
Udito per il ricorrente l'Avv. E. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udito per il resistente l'Avv. M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Delli Priscoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ex art. 178, R.G. 267-42.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1981 la s.r.l. Italia Shipping Agency - che dichiarò di agire nella sua veste di raccomandataria della O.T. Africa Line A B - espose che nel settembre 1979 la s.r.l. Alghesped Trasporti Internazionali aveva incaricato la propria rappresentata Africa Line di effettuare il trasporto marittimo da Venezia a Tripoli, in Libia, di merci stivate in cinque containers da 40 piedi montati su altrettanti trailers e in uno da 20 piedi, contenitori tutti (definiti equipaggiamento) che erano stati concessi in noleggio dal vettore. Soggiunse che nella polizza di carico era inserita la clausola "i ricevitori della merce in Libia sono responsabili fino ad avvenuto reimbarco nelle stive per rinvio equipaggiamento"; che il caricatore aveva preteso che sulla stessa polizza non venisse apposta la clausola "demurrages" alla cui stregua, per la detenzione giornaliera dell'equipaggiamento del carico, di proprietà del vettore, dopo sette giorni di franchigia concessa ai ricevitori, è previsto il pagamento, da parte di costoro, di L.D. 15 per trailer, L.D. 8 per container da 40 piedi e L.D. 4 per container da 20 piedi, sino alla riconsegna al deposito del vettore in Libia; e che la caricatrice aveva assunto l'obbligo di provvedere essa al pagamento di dette somme, ove il ricevitore fosse rimasto inadempiente.
Ciò premesso, dopo aver sostenuto che i containers ed i trailers concessi in noleggio non le erano stati ancora restituiti, convenne la società Alghesped davanti al Tribunale di Venezia, perché fosse condannata a pagare l'indennità per la sosta dell'equipaggiamento secondo le predette condizioni.
La convenuta, costituitasi in giudizio, sostenne d'aver stipulato il contratto di trasporto non in proprio, ma in nome e per conto della s.r.l. Transicura, sicché mentre questa società era la reale caricatrice della merce, essa convenuta ne era soltanto transitaria. Sostenne, altresì, d'aver fedelmente rispettato il mandato conferitole, anche con riferimento alla richiesta di omissione della clausola demurrages, ed all'assunzione della garanzia. Pertanto, mentre eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, chiese che le venisse concesso un termine per chiamare in giudizio la Transicura, al fine di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse posto a suo carico nei confronti della O.T. Africa Line A B. Concesso il termine e chiamata in giudizio la Transicura, questa, nel costituirsi, eccepì a sua volta il difetto di legittimazione passiva, assumendo d'aver agito quale rappresentante della s.p.a. Volani Architettura Industrializzata.
Anche questa società, a sua volta chiamata in giudizio, si costituì e resistette alle pretese dell'attrice.
Con sentenza 26 maggio 1988, il Tribunale di Venezia accolse la domanda della O.T. Africa Line A B nei confronti della Alghesped Trasporti Internazionali e condannò questa società a pagare, in favore dell'attrice, la somma di L.D. 59.748 o l'equivalente in lire italiane al cambio del giorno dell'adempimento; accolse anche le domande di rivalsa, rispettivamente, della convenuta e delle chiamate in causa e condannò: la Transicura a pagare alla Alghesped un importo analogo a quello cui questa era stata condannata nei confronti dell'attrice, e la Volani a pagare alla Transicura analoga somma.
La s.r.l. Alghesped Trasporti Internazionali propose appello, convenendo la s.r.l. Italia Shipping Agency nella sua qualità di raccomandataria della O.T. Africa Line A B. nonché la s.p.a. Transicura e la s.p.a. Volani Architettura Industrializzata, davanti alla Corte d'appello di Venezia, con citazione notificata il 4-5 luglio 1988.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato allorché aveva affermato che, stante le clausole contrattuali, mentre il vettore era esonerato dall'onere di dimostrare l'effettività del danno, spettava alla caricatrice dimostrarne l'insussistenza. A suo avviso, invece, tale onere incombeva sull'attrice, che aveva agito per ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto.
Nel giudizio di secondo grado si costituì la sola Italia Shipping Agency, sempre quale raccomandataria della O.T. Africa Line A B, che resistette all'impugnazione.
Con sentenza 7 novembre 1990, la Corte di Venezia ha accolto l'appello ed ha rigettato la domanda della O.T. Africa Line A B nei confronti della Alghesped.
La Corte territoriale, dopo aver richiamato che l'Alghesped aveva effettivamente assunto in proprio una obbligazione di manleva nei confronti del vettore, ha affermato che, alla stregua dei patti contrattuali, stante l'omissione dell'inserimento della clausola demurrages, il ricevitore libico non aveva l'obbligo di restituire l'equipaggiamento del carico entro i sette giorni, di modo che il suo obbligo di riconsegna scadeva nel giorno dell'eventuale maturazione del termine secondo le norme che disciplinano i casi di obbligazione di restituzione senza fissazione del termine necessario per l'adempimento; inoltre, la manleva l'Alghesped aveva ad oggetto non già tutte le obbligazioni del ricevitore, ne' la garanzia del loro adempimento, ma il solo impegno di tenere indenne il vettore per la mancata restituzione dell'equipaggiamento durante il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dallo sbarco e la data in cui scadeva l'obbligo di restituzione del ricevitore, secondo le regole generali ed in assenza della clausola di demurrages, con la conseguenza che della mancata restituzione dopo questa data rispondeva soltanto il ricevitore e non anche l'Alghesped. Ne ha tratto che tanto comportava che incombeva al vettore l'onere di dimostrare "la sussistenza dell'evento costituito dalla mancata restituzione dei contenitori da parte del ricevitore libico entro sette giorni dallo sbarco e relativa durata, per il quale la convenuta (Alghesped) avrebbe dovuto tenere indenne il vettore dei conseguenti danni nella misura già determinata".
Senonché siffatta prova non era stata fornita neanche in via indiziaria.
Da ciò, appunto, il rigetto della domanda della O.T. Africa Line A B.
Il Fallimento della O.T. Italia Shipping Agency s.r.l. già Italia Shipping Agency s.r.l. nel frattempo dichiarato, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo d'annullamento, con il quale denuncia che la Corte territoriale ha violato l'art. 2697 Cod. civ., allorquando ha affermato che la creditrice Africa Line aveva l'onere di dimostrare la mancata restituzione dell'equipaggiamento. Infatti, sostiene, una volta che il giudizio aveva ad oggetto l'inadempimento dell'obbligazione di manleva della Alghesped, era questa debitrice che aveva l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione garantita.
L'intimata s.r.l. Alghesped Trasporti Internazionali resiste con controricorso, nel quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Nel proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Venezia, il Fallimento della s.r.l. O.T. Italia Shipping Agency ha agito in nome e per conto della O.T. Africa Line A B, ed in forza del rapporto di raccomandazione marittima intercorso tra la società fallita, allorché era in bonis, e la stessa Africa Line.
A tanto conduce il rilievo che, non avendo il Fallimento dedotto d'avere un titolo giuridico che lo legittimi ad un'impugnazione in nome proprio e nel proprio interesse, si deve ritenere necessariamente che abbia proposto l'impugnazione nella stessa veste con cui aveva agito nei gradi di merito e, dunque, come raccomandatario della Africa Line.
Quindi l'Amministrazione fallimentare ha agito sul presupposto che il rapporto di raccomandazione non si sia sciolto per effetto del fallimento del raccomandatario o, comunque, che tale scioglimento non abbia caducato la legittimazione della società raccomandataria ad agire ancora per la raccomandante.
2. - Sennonché, il contratto di raccomandazione nella cui estrinsecazione la Italia Shipping aveva agito nei precedenti gradi del giudizio s'è sciolto per effetto della dichiarazione del suo fallimento, a norma dell'art. 78 Legge fallimentare in correlazione all'art. 287 Cod. nav.. Detto scioglimento, poi, ha determinato la caducazione non solo della rappresentanza sostanziale della raccomandataria Italia Shipping nei confronti della raccomandante, ma anche di quella processuale attribuita al raccomandatario dall'art. 288 Cod. nav. Non si può condividere, cioè, il principio accolto, in realtà non unanimemente, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, secondo cui lo scioglimento del rapporto di raccomandazione in generale, ed il fallimento del raccomandatario in particolare, non comportano la caducazione della rappresentanza processuale del raccomandatario in ordine ai rapporti pregressi da costui posti in essere in tale veste.
Invero, nel campo civilistico si esclude che di fronte all'estinzione del mandato con rappresentanza sopravviva, nel mandatario, il potere di rappresentare processualmente il mandante ancorché nei soli limiti della pregressa attività sostanziale svolta nel corso ed in esecuzione del mandato.
Tanto è del tutto logico e coerente al sistema.
La rappresentanza processuale (ossia la legittimazione ad agire nel processo in nome e nell'interesse del mandante, con effetti che si riverberano immediatamente nella sfera giuridica di quest'ultimo) realizza la manifestazione esterna di un rapporto interno tra mandante e mandatario nel cui ambito è ricompreso il potere del primo di fissare i limiti e le modalità dell'attività processuale del secondo.
ebbene, il venir meno del rapporto di mandato determina, necessariamente, la caducazione di siffatto potere del mandante e, di conseguenza, ed ineludibilmente, della rappresentanza processuale del mandatario. Diversamente, si verificherebbe che sul mandante continuerebbero a prodursi gli effetti dell'attività processuale del mandatario, pur in carenza del suo potere di incidere, sul piano interno, sulla gestione del processo, il che è manifestamente inammissibile.
Il regime civilistico così delineato, poi, non può che valere anche con riferimento alla raccomandazione marittima, che l'art. 287 Cod. nav. assoggetta alle norme del Codice civile sul mandato con rappresentanza.
Infatti, non si individuano dati testuali che prevedano la sopravvivenza della rappresentanza processuale del già raccomandatario, allo scioglimento del rapporto di raccomandazione. Ma non si individuano neanche argomenti atti a sorgere la ricostruzione di un siffatto precetto in via esegetica. Si è obiettato che detto regime è imposto dalle intrinseche caratteristiche essenziali del rapporto di raccomandazione; dalle peculiari esigenze dei traffici marittimi, stante la possibile riluttanza degli operatori commerciali ad entrare in rapporti con soggetti (armatori e vettori stranieri) che sarebbe poi difficile evocare in giudizio se non vi fosse la possibilità di citarli in italia per il tramite di un raccomandatario che conservi la legittimazione processuale anche dopo lo scioglimento del rapporto; e dalla constatazione che, in contrario, si vanificherebbero le finalità della L. 4 aprile 1977 n. 135, contenente la Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
Gli argomenti ora richiamati, però, non sono ne' pertinenti ne' idonei a confortare la ricostruzione esegetica del regime della raccomandazione marittima qui respinto.
a) Difatti, è certo, innanzitutto, che quei rilievi potrebbero giustificare, al massimo, la sopravvivenza della legittimazione passiva del raccomandatario, ma non anche di quella attiva; ossia che non danno ragione del perché il raccomandatario possa anche proporre domande in nome e per conto dell'armatore, pur dopo lo scioglimento del rapporto.
b) Ai fini della tutela degli operatori marittimi, poi, soccorre in modo esaustivo, la prescrizione dell'art. 3 comma 2 della L. n.135 del 1977, per il quale "il raccomandatario di una nave straniera,
all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso".
Dunque, ai fini della suddetta tutela non appare imprescindibile, nè necessario, il ricorso al mezzo tecnico della prorogatio della legittimazione straordinaria passiva del raccomandatario. c) Sempre la L. n. 135 del 977, dopo aver previsto, nell'art. 1 c. 2 che "per l'esercizio della raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6", nel successivo art. 18 dispone che la cessazione dall'esercizio professionale debitamente accertata comporta la cancellazione d'ufficio dal suddetto elenco (comma 1) e che "il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso" (comma 2), tranne che per l'ipotesi (qui non rilevante) che sia stato autorizzato l'esercizio provvisoria dell'impresa di raccomandazione fallita.
Ora, il difetto di iscrizione nell'elenco dei raccomandatari (sia esso originario o conseguente alla cancellazione o alla radiazione dall'elenco) preclude l'esercizio dell'attività di raccomandazione ed invalida in modo radicale l'attività tipica di questa professione posta in essere dal non iscritto. Lo si desume, oltre che dal secondo comma dell'art. 1, dal precetto di cui all'art. 19 della stessa L. n. 135-1977 per il quale l'esercizio abusivo (cioè da parte di chi non è iscritto) dell'attività di raccomandazione marittima costituisce delitto punito a norma dell'art. 348 Cod. pen. Quindi, la mancanza di iscrizione preclude ed invalida anche l'esercizio della rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore.
Del resto, costituisce principio saldamente affermato sia in dottrina e sia - espressamente o per implicito - in precedenti arresti di questa Corte (v. Cass., 16 giugno 1991 n. 6718; 4 maggio 1991 n. 4935; 26 aprile 1991 n. 4616) che non può avere la legittimazione processuale ex art. 288 Cod. nav., chi non sia iscritto nell'elenco dei raccomandatari marittimi. Ciò significa che in caso di cancellazione o radiazione del raccomandatario dall'elenco, l'operatore deve agire direttamente nei confronti dell'armatore, del vettore o del noleggiatore; inoltre, denota in modo affatto univoco di non considerare le eigenze di tutela dei medesimi operatori tanto determinanti da imporre la persistenza della rappresentanza processuale del raccomandatario. Quindi, non è affatto vero che, come presuppone l'orientamento disatteso, il sistema normativo mira alla tutela degli interessi degli operatori commerciali che abbiano contrattato con il raccomandatario in una misura così assoluta da introdurre la regola della completa autonomia temporale della rappresentanza processuale rispetto a quella sostanziale.
d) - Vi sono, inoltre, delle ipotesi in cui, sicuramente, si ha l'ablazione della rappresentanza processuale del raccomandatario in modo autonomo rispetto allo scioglimento del rapporto. Tanto si verifica, ad esempio, allorquando, nelle more, il raccomandatario, se persona fisica, sia deceduto e se società, si sia estinta, una volta che in questi casi viene a mancare il soggetto che aveva espletato le mansioni di raccomandatario, e non sono identificabili soggetti che possano subentrare nella sua posizione giuridica.
Ma tanto avviene anche in conseguenza del fallimento del raccomandatario, una volta che, come s'è visto, questo evento determina la radiazione del raccomandatario dall'elenco di cui all'art. 6 della L. n. 135 del 1977, e che a tanto consegue la preclusione all'esercizio della rappresentanza processuale del raccomandatario.
Tutto ciò ribadisce che il sistema positivo non è affatto incentrato sul principio della sopravvivenza della legittimazione processuale del raccomandatario rispetto ad eventi che possano incidere sul rapporto sostanziale di raccomandazione. e) È da dire, infine, che in una prospettiva razionale, la tutela delle esigenze dell'operatore commerciale non può espandersi sino al punto di riconoscere la legittimazione straordinaria dell'ex raccomandatario pur in assenza di ogni potere dell'armatore, del vettore o del noleggiatore di fissare i limiti e le modalità dell'attività di chi agisce nel processo in suo nome e nel suo interesse.
Ebbene, alla stregua delle precedenti considerazioni risulta del tutto palese, da un canto, l'insussistenza di argomenti idonei ad imporre, sul piano esegetico, una ricostruzione del regime della raccomandazione marittima incentrato sulla sopravvivenza della rappresentanza processuale del raccomandatario allo scioglimento del rapporto; dall'altro che la diversa conclusione qui accolta, è del tutto armonica al sistema positivo ed alla natura giuridica dell'istituto.
3. - Ne consegue che la s.r.l. O.T. Italia Shipping Agency, non è raccomandataria della O.T. Africa Line A B., ne' ha conservato la legittimazione ad agire in nome per conto di detta raccomandante, di modo che l'Amministrazione del fallimento della italia Shipping non è legittimata ad impugnare per cassazione la sentenza della Corte di Venezia.
Il ricorso che ne occupa, pertanto, è inammissibile.
4. Rimane assorbito, così, il rilievo che in ogni caso - stante la già richiamata disciplina dettata dalla legge n. 135-1977 in ordine alla mancanza dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandati marittimi - il fallimento della s.r.l. O.T. Italia Shipping ha determinato la radiazione di questa raccomandataria dal detto elenco e, per ciò solo, la preclusione al suo esercizio di qualsiasi attività costituente mansione tipica di raccomandazione: quindi, anche della sua rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore, con il connesso venire meno della sua legittimazione processuale straordinaria, non fosse altro che per questo diverso profilo.
5. - Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Fallimento della
s.r.l. O.T. Itali Shipping Agency avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 7 novembre 1990;
- dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 gennaio 1993.