Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32946 - pubb. 10/04/2025
Responsabilità della banca per collaborazione nella vendita di diamanti da investimento
Tribunale Monza, 26 Marzo 2025. Est. Buratti.
Diamanti da investimento - Responsabilità della banca - Obbligo di correttezza e diligenza professionale verso il cliente
Diamanti da investimento - Responsabilità della banca - Obbligo di corretta e completa informazione sulle caratteristiche del prodotto - Concorso di colpa - Esclusione
Diamanti da investimento - Responsabilità della banca - Adeguatezza della operazione
Diamanti da investimento - Responsabilità della banca - Ruolo di intermediazione nel collocamento dei diamanti da investimento
Diamanti da investimento - Responsabilità della banca - Dovere di diligenza e di protezione verso la clientela
Diamanti da investimento - Natura e qualificazione - Prodotti di natura finanziaria o operazione di tipo finanziario
Diamanti da investimento - Responsabilità della banca - Criteri di liquidazione del danno
“Ai sensi dell’articolo 1856 cod. civ., la banca “risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ma è tenuta, più in generale, per il fatto che svolge un’attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia, nell’interesse del cliente, anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza della banca nell’adempimento dei suoi doveri di mandataria deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all’esercizio di un’attività professionale.”
“La mancata esplicazione da parte dell’intermediario bancario di informazioni protettive, “esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa).”
“Il parametro di riferimento per chi opera nel campo dell’offerta dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari al fine di valutare se i prodotti da raccomandare alla clientela siano adeguati è dato dalla chiara rappresentazione della reale misura della tolleranza del cliente al rischio e della sua capacità di sostenere eventuali perdite economiche. Tale dovere, peraltro, opera non solo con riguardo alla fase iniziale del rapporto, ma presuppone che sia costantemente monitorato, nella fase esecutiva, dall’intermediario l’insieme delle informazioni relative alla persistenza dell’adeguatezza dell’operazione rispetto alle caratteristiche personali ed agli obiettivi del cliente, imponendogli di intervenire con opportuni correttivi, ove non già previsti in fase negoziale, al fine di assicurare effettiva protezione alla posizione del cliente nel caso in cui si possa determinare, anche a fronte di eventi anomali sopravvenuti o, comunque, non correttamente valutati o difficilmente valutabili all’origine, una condizione di squilibrio non preventivata.”
“Il compito di vero e proprio intermediario svolto dalla Banca per il collocamento dei diamanti da investimento non è ragionevolmente contestabile stante l’evidente interesse alla conclusione dell’affare, posto che era pattuito un compenso a titolo di corrispettivo per l’attività svolta in relazione al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla Banca e positivamente conclusi.”
“Lo specifico dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non può ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore voglia porre a carico dell’operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell’esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente, la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela.”
“Dalla proposta dei diamanti da investimento quale “bene rifugio per eccellenza” che tende a registrare “performance in continua ascesa” ricollocabili sul mercato, con il riferimento a quotazioni di mercato pubblicate a scadenza periodica predeterminata secondo le dinamiche tipiche dei mercati finanziari, ne discende la natura di beni d’investimento qualificabili in prodotti di natura finanziaria.”
“Indipendentemente dalla natura e dalla materialità del bene compravenduto, ogniqualvolta la parte che vuole investire si limiti principalmente al versamento di una somma di denaro all’emittente con un’aspettativa di remunerazione del capitale investito, sia pure conservativa e non speculativa, ma prospettandosi un guadagno a fronte del rischio che ciò possa non verificarsi, ciò integra un’operazione qualificabile come di tipo finanziario, conformemente alla nozione di prodotto finanziario contenuta nel T.u.i.f.”
“Ai fini della liquidazione del danno differenziale, perfettamente determinabile in corso di causa nonostante la mancata rivendita dei diamanti da parte degli attori, si deve avere riguardo al valore di realizzo allo stato attuale delle pietre preziose.” (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’avv. Marco Dalla Zanna
Testo Integrale