Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32962 - pubb. 12/04/2025
Limite massimo delle misure protettive anche se usufruite in diversi procedimenti
Tribunale Vicenza, 25 Marzo 2025. Est. Cazzola.
Misure protettive – Limite temporale massimo – Inammissibilità per superamento del termine di 12 mesi
Misure d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – Inammissibilità in quanto surrogato delle misure protettive escluse dalla legge
Le misure protettive richieste ex art. 54, comma 3, CCII sono inammissibili qualora il debitore abbia già beneficiato della durata massima complessiva di 12 mesi prevista dall’art. 8 CCII, anche se in parte usufruite in altra procedura (es. composizione negoziata). Il superamento del termine preclude dunque ogni ulteriore concessione, a tutela del principio di certezza giuridica e in attuazione dell’art. 6 della direttiva UE 1023/2019.
Le misure d’urgenza ex art. 700 c.p.c. non possono essere utilizzate per eludere il limite massimo di durata delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale