Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33023 - pubb. 03/05/2025

Confisca penale e ipoteca: alla Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. la soluzione del conflitto

Tribunale Pavia, 08 Aprile 2025. Est. Claris Appiani.


Esecuzione forzata – Sequestro penale – Confisca ordinaria – Conflitto con pignoramento e iscrizioni ipotecarie – Opponibilità – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione



Ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., è rimessa alla Corte di cassazione la seguente questione di diritto: “quale sia il regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o alla trascrizione nei registri immobiliari della confisca o del sequestro, e al creditore che abbia trascritto pignoramento prima di tali formalità.

 

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Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il Tribunale di Pavia ha sospeso parzialmente la procedura e disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per risolvere la questione relativa al conflitto tra il diritto dei creditori con iscrizione ipotecaria o trascrizione del pignoramento e il sequestro preventivo penale preordinato alla confisca ordinaria ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 322-ter c.p.

 

Il sequestro penale è stato disposto su alcuni immobili oggetto di pignoramento e iscrizione ipotecaria da parte di creditori civili. Il giudice ha sospeso la procedura esecutiva solo limitatamente ai beni interessati dal sequestro penale e, dopo aver esaminato i due orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, ha ritenuto necessario l’intervento nomofilattico della Cassazione

 

In particolare, sull’argomento, si confrontano (i) una tesi pubblicistica, che riconosce prevalenza alla confisca sul pignoramento e sulle garanzie reali anche senza trascrizione (Cass. n. 30990/2018); (ii) una tesi civilistica, che applica la regola della priorità temporale delle trascrizioni (ordo temporalis), escludendo la possibilità di estensione analogica della disciplina del Codice Antimafia alle confische ordinarie (Cass. civ. n. 28242/2020; Cass. pen. n. 51043/2018).

 

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (art. 317 CCII) e la modifica dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. hanno acuito il dibattito, prospettando una possibile applicazione estensiva del Codice Antimafia anche a procedure esecutive individuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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