Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33170 - pubb. 30/05/2025
Riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario
Cassazione civile, sez. III, 18 Dicembre 2024, n. 33138. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia – Riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Modalità - Forma prevista per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile - Necessità - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie
La riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, deve avvenire nella forma prevista per l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile, con la conseguenza che, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la riassunzione dell'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, effettuata con ricorso notificato oltre il termine fissato dal giudice tributario). (massima ufficiale)
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