Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33196 - pubb. 04/06/2025

La mutatio libelli nel procedimento semplificato di cognizione

Tribunale Milano, 22 Maggio 2025. Est. Gentile.


Processo civile – Rito semplificato di cognizione – Modificazione della domanda – Mutatio libelli – Termini perentori – Udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa – Inammissibilità



Nel procedimento semplificato di cognizione, la mutatio libelli, intesa come la modificazione della causa petendi della domanda (nella specie, da richiesta di un supplemento divisionale fondata sull'errore in ordine alla proprietà di uno dei beni ereditari a domanda di accertamento della nullità parziale di un accordo divisionale), è inammissibile se operata tardivamente, ovvero non alla prima udienza di trattazione (art. 281-decies c.p.c.) o, al più tardi, con la prima memoria prevista dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. (ove richiesta), ma soltanto nella memoria autorizzata di replica o all’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. Una tale tardiva modificazione lede gravemente il diritto di difesa delle controparti e contrasta con i principi di concentrazione, speditezza e ragionevole durata del processo.



Segnalazione degli Avvocati Angelo Bonetta e Luca Monosi


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