Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33202 - pubb. 05/06/2025

Concordato preventivo con riserva e conseguenze della inosservanza del termine per il versamento della causazione

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2025, n. 12352. Pres. Ferro. Est. Zuliani.


Concordato preventivo – Domanda con riserva – Fissazione di un termine per la cauzione – Inadempimento del debitore



In caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161 comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo il termine, esercita la facoltà di nominare immediatamente il commissario giudiziale, ben può disporre altresì il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura; tuttavia – in mancanza di disposizione di legge analoga a quelle contenute nell’art. 163, comma 2, n. 4, e comma 3, l.fall. e non applicandosi, anche ratione temporis, il c.c.i.i. – il mancato deposito della somma, il mancato rispetto del termine a tal fine fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda. (Principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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