Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33204 - pubb. 05/06/2025
Concordato Minore: controvalorizzazione dell’immobile del debitore
Tribunale Massa, 06 Febbraio 2025. Est. Pinna.
Concordato Minore - Abitazione oggetto di esecuzione forzata - Proposta prevedente l’immissione di finanza esterna quale controvalore dell’immobile - Mantenimento della proprietà dell’abitazione in capo al ricorrente - Ammissibilità - Condizioni
È ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo e con rinuncia al regresso, di una somma corrispondente al controvalore dell’abitazione del sovraindebitato oggetto di esecuzione forzata, con conseguente mantenimento della proprietà del bene in capo al debitore medesimo.
Invero, tale previsione non integra il dettato dell’art. 75 comma 3 CCII e non è nemmeno volta ad applicare l’ipotesi prevista dal comma 2-bis dell’art. 75 CCII, per cui la sostituzione del bene immobile con finanza terza, in un concordato minore in continuità di attività professionale, può dirsi ammissibile e non in contrasto con la disciplina delineata dal legislatore per tale strumento, essendo coerente logicamente, anche nel rispetto della garanzia patrimoniale, sostituire la quota di un mezzo della piena proprietà con una somma seppur inferiore a quella risultante dalla stima redatta da un professionista indipendente, ma comunque superiore al prezzo dell’offerta minima ammissibile in sede esecutiva. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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