Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33207 - pubb. 05/06/2025
Concordato preventivo: quando l’attività lavorativa prestata dai soci può costituire apporto deducibile dal valore delle partecipazioni
Tribunale Pistoia, 14 Aprile 2025. Pres., est. Curci.
Concordato preventivo – Valore riservato ai soci – Apporto in altra forma – Impresa minore
Per le imprese minori, anche l’attività lavorativa prestata dai soci può costituire apporto deducibile dal valore delle partecipazioni. Se il valore attualizzato dell’apporto è superiore al valore della partecipazione post-omologa, l’art. 120-quater CCII risulta rispettato.
[Il Tribunale di Pistoia ha omologato un concordato preventivo in continuità aziendale, articolato in un piano quinquennale senza apporto di finanza esterna né liquidazione di cespiti, con soddisfacimento dei creditori derivante esclusivamente dalla prosecuzione dell’attività.
Il piano prevedeva l’integrale pagamento di creditori privilegiati e parziale soddisfacimento (dal 4% al 30%) dei chirografari, articolati in 10 classi, con dissenso espresso solo dalla classe 5 (crediti fiscali degradati). È stata riconosciuta la possibilità di applicare l’art. 88, comma 4, CCII in quanto il trattamento dell’Erario (30%) è risultato migliore di quanto conseguibile in liquidazione giudiziale (0%), come attestato dal professionista indipendente.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la conformità del piano ai criteri dell’art. 112, comma 2, CCII, accertando: (i) rispetto della graduazione per il valore di liquidazione (lett. a); (ii) rispetto del principio della priorità relativa tra classi (lett. b); (iii) nessun pagamento eccedente l’importo del credito (lett. c); (iv) voto favorevole di 9 classi su 10, inclusa almeno una con creditori muniti di prelazione (lett. d).
È stata infine affrontata l’applicazione dell’art. 120-quater CCII, per la verifica della correttezza della quantificazione del valore riservato ai soci; la società, in possesso dei requisiti dimensionali ex art. 85, comma 3, ha dimostrato che il valore delle partecipazioni riservate ai soci (61.000 € ciascuno) era largamente inferiore al valore attualizzato dell’apporto fornito dagli stessi (oltre 227.000 € ciascuno), calcolato in forma di riduzione dei compensi rispetto al mercato. Il Commissario Giudiziale ha confermato la correttezza del calcolo e l’assenza di benefici di ristrutturazione riservati ai soci.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. D.
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