Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33208 - pubb. 06/06/2025

Il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni

Cassazione civile, sez. III, 23 Dicembre 2024, n. 34128. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - Continuità delle trascrizioni - Necessità ai fini della vendita - Oneri del creditore - Mancanza di continuità - Improcedibilità - Vendita comunque disposta - Conseguenze - Invalidità o inefficacia degli atti di liquidazione - Esclusione - Fondamento - Revoca dell'aggiudicazione - Condizioni e limiti - Fattispecie



In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e di integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., ma - se la vendita è ciononostante disposta - la stessa non è affetta da alcun vizio implicante la sua invalidità o inefficacia e, una volta addivenuti all'aggiudicazione, né il giudice dell'esecuzione potrebbe dichiarare nulli (o revocare) gli atti di liquidazione già compiuti, né le parti potrebbero fondatamente proporre un'opposizione avverso detti atti o contro il decreto di trasferimento; tuttavia, poiché il controllo sulla continuità delle trascrizioni è funzionale alla massima tutela dell'aggiudicatario e al suo affidamento qualificato sull'esito della vendita giudiziaria, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, il giudice dell'esecuzione - a fronte del manifestato disinteresse dell'interessato a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con correlata assunzione a proprio carico del rischio di evizione o dei costi del ripristino della continuità - ha la potestà di revocare ex officio l'aggiudicazione qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti (come anche nelle ipotesi di difformità tali da integrare l'alienazione di "aliud pro alio" oppure di lesione dello "ius ad rem" a causa di sopravvenuti e gravi danneggiamenti del bene aggiudicato), sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato la revoca dell'aggiudicazione disposta dal giudice dell'esecuzione e fondata sulla mera volontà dell'aggiudicatario del lotto, anziché sulla doverosa tutela dell'interesse di quest'ultimo, potenzialmente pregiudicato dalle omesse trascrizioni ed esposto al rischio di evizione). (massima ufficiale)




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