Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33214 - pubb. 06/06/2025
Separazione consensuale e revoca del consenso da parte anche di uno solo dei coniugi
Tribunale Venezia, 31 Marzo 2025. Pres., est. Vettore.
Separazione consensuale – Revoca del consenso – Improcedibilità del ricorso
Omologa della separazione – Necessità di conferma attuale del consenso – Rito unitario famiglia
Natura negoziale degli accordi tra coniugi – Effetto sospensivo fino all’omologa
Nel procedimento di separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., la revoca del consenso da parte anche di uno solo dei coniugi prima dell’omologa comporta l’improcedibilità del ricorso, non essendovi più la base negoziale su cui il giudice può fondare il provvedimento di omologa.
L’omologa della separazione presuppone che, all’udienza o nel deposito delle note sostitutive, i coniugi confermino la volontà di separarsi e le condizioni pattuite. La domanda congiunta, priva di tale conferma, è inidonea a fondare la pronuncia.
Gli accordi di separazione consensuale sono negozi atipici, privi di efficacia esterna fino all’omologa giudiziale. In mancanza di omologa, anche per revoca del consenso, tali accordi restano inidonei a produrre effetti obbligatori o costitutivi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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