Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33215 - pubb. 07/06/2025

Costruzione in aderenza e intercapedine, presunzione relativa di pericolosità delle canne fumarie

Cassazione civile, sez. II, 10 Febbraio 2025, n. 3376. Pres. Mocci. Est Oliva.


Costruzione in aderenza – Intercapedine – Violazione delle distanze


Nuova costruzione – Sagoma e volumetria – Distanze inderogabili


Canne fumarie – Presunzione di pericolosità – Art. 890 c.c.



Non sussiste costruzione in aderenza quando tra i due edifici persiste, anche se chiusa e non visibile, una intercapedine. In tal caso, devono essere rispettate le distanze legali previste dall’art. 873 c.c.


Ogni intervento che comporti aumento della volumetria o modifica della sagoma di un fabbricato configura una nuova costruzione soggetta alle distanze legali, senza che rilevi l’assenza di pregiudizio o la tolleranza del confinante.


Le canne fumarie non rientrano nella presunzione assoluta di pericolosità dell’art. 889 c.c., ma sono soggette alla presunzione relativa di cui all’art. 890 c.c., superabile solo se si dimostra che l’opera è stata realizzata con accorgimenti idonei ad eliminare il pericolo per il fondo vicino. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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