Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33216 - pubb. 07/06/2025
Revocatoria ordinaria di ipoteca e mutuo solutorio – Legittimazione del liquidatore nella liquidazione ex L. 3/2012
Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2025, n. 12395. Pres. Ferro. Est. Vella.
Liquidazione ex L. 3/2012 – Legittimazione del liquidatore all’eccezione revocatoria
Mutuo solutorio – Revocabilità dell’ipoteca – Atto a titolo gratuito
Consolidamento ipoteca – Inopponibilità nella revocatoria ordinaria
Nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore può sollevare in via incidentale, nel subprocedimento di formazione del passivo, l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, L. 3/2012, anche in applicazione del principio “quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum”.
È revocabile l’ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario erogato per estinguere un pregresso debito chirografario, qualora l’operazione realizzi un vantaggio esclusivo per il creditore e si configuri come atto a titolo gratuito.
Il beneficio del consolidamento breve dell’ipoteca previsto dall’art. 39 TUB non osta all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, che rimane esperibile anche in presenza di mutuo regolarmente iscritto e consolidato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. D.
Testo Integrale