Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33220 - pubb. 07/06/2025

Composizione negoziata: le banche e gli intermediari finanziari possono mantenere la sospensione degli affidamenti già concessi al momento dell’accesso?

Tribunale Nola, 23 Gennaio 2025. Est. Paduano.


Linee di credito sospese ante accesso – Applicabilità dell’art. 18, commi 5 e 5-bis CCII – Obbligo di riattivazione salvo giustificazione prudenziale


Equo contemperamento – Interesse pubblico al risanamento – Prevalenza su interessi particolari



La disciplina prevista dall’art. 18, commi 5 e 5-bis, CCII si applica anche alle linee di credito bancarie sospese anteriormente alla richiesta di nomina dell’esperto nella composizione negoziata. Pertanto, le banche e gli intermediari finanziari non possono mantenere la sospensione degli affidamenti già concessi al momento dell’accesso, se non dimostrano che essa è giustificata da esigenze di vigilanza prudenziale.


Nel bilanciamento tra tutela del patrimonio del debitore e diritti dei singoli creditori, prevale l’interesse pubblico al risanamento dell’impresa, salvo il caso di pregiudizio sproporzionato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale