Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33223 - pubb. 10/06/2025

L’art. 33, co. 4, CCII si applica all’imprenditore cessato, non al professionista

Tribunale Bari, 06 Marzo 2025. Est. Simone.


Concordato Minore – Tipo liquidatorio – Professionista non più titolare di partita IVA – Ammissibilità – Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII – Applicazione analogica al professionista – Esclusione



È ammissibile la procedura di concordato minore di tipo liquidatorio proposta da debitore già professionista (nella specie, architetto) ora non più titolare di partita IVA, per definire la pregressa debitoria maturata nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale, non essendo a ciò ostativo il disposto dell’art.33, comma 4, CCII che sancisce l’inammissibilità della domanda ex art.74 CCII in ipotesi di imprenditore cancellato dal registro delle imprese, essendo tale norma riferita all’imprenditore cessato, non applicabile analogicamente ad altre categorie non contemplate espressamente dalla citata disposizione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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