Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33229 - pubb. 10/06/2025
Misure protettive: attestazione formale di correttezza e buona fede, inerzia del debitore, fumus boni iuris e periculum in mora
Tribunale Firenze, 28 Aprile 2025. Est. Soscia.
Composizione negoziata – Misure protettive – Requisiti – Fumus boni iuris e periculum in mora
Relazione dell’esperto – Clausole generiche – Irrilevanza
Condotta del debitore – Inerzia – Inammissibilità delle misure
La concessione delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata presuppone la coesistenza del fumus boni iuris, inteso come concreto avvio di trattative secondo correttezza e buona fede, e del periculum in mora, inteso come rischio attuale e specifico di pregiudizio irreparabile alla continuità aziendale.
La relazione finale dell’esperto che si limiti a una generica attestazione di correttezza e buona fede dell’imprenditore, priva di indicazioni sulle trattative svolte, non è idonea a fondare il fumus boni iuris necessario per l’ammissione alle misure protettive.
L’inerzia dell’imprenditore nella conduzione della composizione negoziata, testimoniata dall’assenza di proposte o interlocuzioni concrete con i creditori, integra di per sé ragione ostativa alla concessione delle misure protettive. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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