Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33230 - pubb. 11/06/2025

Accisa energia elettrica: addizionale provinciale, illegittimità sopravvenuta e indebito oggettivo

Tribunale Bologna, 04 Maggio 2025. Est. Costanzo.


Accisa energia elettrica – Addizionale provinciale – Illegittimità sopravvenuta – Indebito oggettivo


Indebito oggettivo – Prestazione senza causa – Applicabilità dell’art. 2033 c.c.


Legittimazione passiva del fornitore – Rapporti tra utente e sostituto d’imposta



La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 6 del d.lgs. n. 504/1995, nella parte in cui consentiva alle Province di imporre addizionali sull’energia elettrica, determina l’illegittimità sopravvenuta del relativo prelievo fiscale e legittima la ripetizione delle somme versate dai consumatori a titolo di indebito oggettivo.


In presenza di una prestazione patrimoniale priva di causa giustificativa per effetto di sopravvenuta illegittimità normativa, si applica la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con obbligo di restituzione in capo al soggetto che ha ricevuto la somma, anche se nella veste di sostituto d’imposta.


Il fornitore di energia elettrica, che ha incassato dal consumatore somme destinate alla Provincia a titolo di addizionale sull’accisa, è legittimato passivo nella domanda di ripetizione dell’indebito, in quanto titolare del rapporto immediato con l’utente al momento del pagamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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