Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33232 - pubb. 11/06/2025

Separazione personale dei coniugi e assegnazione parziaria della casa familiare

Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2025, n. 12249. Pres. Giusti. Est. Russo.


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Assegnazione parziaria della casa familiare - Ammissibilità - Criteri - Esclusiva considerazione interesse dei figli - Fattispecie



In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché, in siffatti casi, la restante porzione della casa familiare non assegnata resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, con l'ulteriore conseguenza che nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono l'ambiente di vita dei figli, può essere disposto in favore del genitore non convivente con la prole, restando a tali fini estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva assegnato una parte dell'immobile al genitore non convivente con la prole in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo in tale modo, senza alcun motivo collegato all'interesse diretto della prole, il relativo ambito domestico di quest'ultima.). (massima ufficiale)