Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33240 - pubb. 12/06/2025

Emendatio e mutatio libelli – Natura abusiva della clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito

Cassazione civile, sez. III, 30 Maggio 2025, n. 14528. Pres. Scarano. Est. Tassone.


Ammissibilità della domanda formulata in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (ante riforma di cui al D. Lgs. 10.10.2022 n. 149) - Mutatio libelli e emendatio libelli - Principio di concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale - Violazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 36, comma 3 del D. Lgs. 206/2005 - Nullità rilevabile d’ufficio della clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito



La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 14528/2025, nel richiamare i principi dettati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12310 del 15.06.2015 e con la pronuncia n. 22404 del 13.09.2018, ha statuito che la Corte di merito, in una controversia avente per oggetto un contratto di finanziamento, è incorsa nella violazione dei summenzionati principi di diritto, per aver qualificato come “domanda nuova” e dunque vietata, la domanda con cui l’attore/consumatore, nella prima memoria di trattazione a norma del previgente art. 183, 6° comma c.p.c., ha richiesto la riduzione del costo totale del credito ex art. 125 sexies T.U.B. “in via ulteriormente subordinata” rispetto alle originarie domande di restituzione somme per applicazione di tassi oltre soglia e per applicazione di un TAEG diverso da quello pattuito. Secondo la Suprema Corte, l’introdotta domanda di riduzione del costo totale del credito, presentando una stretta connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ponendosi in un rapporto di alternatività con le domande originarie, rientra nell’ambito della c.d. “emendatio libelli” ed è pertanto ammissibile.


La Suprema Corte ha inoltre statuito che la Corte di merito, nell’affermare - erroneamente - l’inammissibilità della domanda restitutoria proposta dall’attore nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., è incorsa nella violazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 36, comma 3 D. Lgs. 206/2005, per non aver rilevato d’ufficio la nullità della clausola contrattuale che nega il rimborso delle commissioni in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Secondo la Suprema Corte, infatti, poiché la clausola contrattuale che nega il rimborso delle commissioni, in caso di estinzione anticipata, ha natura di clausola abusiva, il Giudice ha il dovere di rilevare, anche d’ufficio, la nullità della stessa. (Oscar Sozzi) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’Avv. Oscar Sozzi


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