Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33255 - pubb. 14/06/2025

Il TAR Lazio sull’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali

T.A.R. Lazio, 17 Aprile 2025. Pres. Petrucciani. Est. Viggiano.


Accesso alle sentenze – Anonimizzazione – Limiti di legittimità


Banca dati pubblica – Finalità – Intellegibilità del provvedimento


Principio di pubblicità – Estensione alla motivazione della sentenza


Valutazione della privacy – Competenza riservata al giudice


Incoerenza tra accesso riservato e accesso pubblico – Irragionevolezza



È illegittimo l’oscuramento generalizzato di tutti i dati personali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali pubblicati nella banca dati di merito accessibile al pubblico, atteso che tale scelta spetta, caso per caso, all’autorità giudiziaria e non all’amministrazione incaricata della gestione della banca dati.


L’oscuramento integrale di nomi, date e dati fattuali pregiudica la comprensione dell’atto giurisdizionale e ostacola gli obiettivi di conoscenza del diritto vivente perseguiti dalla pubblicazione nella banca dati pubblica, in violazione degli artt. 51 e 52 del d.lgs. n. 196/2003.


Il principio di pubblicità processuale, sancito dall’art. 6 CEDU e dall’art. 111 Cost., si estende anche alla disponibilità integrale della sentenza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal provvedimento del giudice.


Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l’interesse pubblico alla conoscenza delle decisioni giurisdizionali è rimesso all’autorità giudiziaria e non può essere oggetto di decisione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.


È irragionevole e contraddittoria la previsione di una banca dati riservata (b.d.r.) con accesso integrale per alcuni soggetti privati e, al contempo, una banca pubblica (b.d.p.) con provvedimenti oscurati, poiché ciò vanifica la funzione di trasparenza e conoscenza delle pronunce giurisdizionali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. P.


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