Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33303 - pubb. 25/06/2025

Concordato minore: ammissibilità del ricorso per cassazione e deposito per le spese di procedura

Procura Generale della Cassazione, 05 Maggio 2025. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.


Concordato minore – Domanda – Spese procedura – Fondo spese – Mancato deposito – Inammissibilità – Improcedibilità – Ricorso cassazione – Esclusione



Nel concordato minore va affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio, ma anche nei casi in cui, a prescindere dalla formula lessicale utilizzata (improcedibilità e/o inammissibilità della domanda e/o della proposta), il giudice abbia emesso un provvedimento sostanzialmente riconducibile ad un diniego di omologazione. Ammissibilità che va esclusa per quei provvedimenti, pur successivi al decreto di apertura della procedura di cui all’art. 78 CCII, che sono sostanzialmente riconducibili ad una revoca dell’ammissione, per le ragioni che avrebbero dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 77 CCII.


Nel concordato minore, il giudice non può imporre al debitore, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura.


Il procuratore chiede pertanto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso con l’affermazione sopra estesi principi di diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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